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Rinuncia supplenza graduatoria istituto 2022/23: sono previste sanzioni per le GPS?

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Supplenze da graduatorie di istituto 2022/23, l’aspirante docente andrà incontro a sanzioni per le GPS in caso di rinuncia?

Supplenze da graduatorie di istituto per l’anno scolastico 2022/23, gli incarichi riguardano soprattutto le supplenze brevi e temporanee anche se è possibile assegnare una supplenza al 31 agosto o al 30 giugno qualora dovessero risultare incapienti le graduatorie provinciali per le supplenze. Sono previste sanzioni per le GPS in caso di rinuncia ad una supplenza da graduatorie di istituto?

Supplenze da graduatorie di istituto, si va incontro a sanzioni per le GPS in caso di rinuncia?

La normativa riguardante le sanzioni previste in caso di rinuncia ad un incarico di supplenza da graduatoria di istituto è contenuta al comma 2 dell’articolo 14 dell’Ordinanza Ministeriale N. 112/2022 e presentano alcune differenze a seconda che riguardino posti comuni oppure posti di sostegno.

In particolare, si legge: ‘…in caso di assegnazione dell’incarico di supplenza sulla base delle graduatorie di istituto:

a) la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.

Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;

b) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

Pertanto, per quanto riguarda la supplenza su posto comune, l’eventuale rinuncia prevede la perdita della possibilità di ottenere supplenze dalla specifica graduatoria di istituto, sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.

In caso di posto di sostegno, la rinuncia comporta, solamente per gli aspiranti docenti specializzati, la perdita della possibilità di ottenere supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione.

È opportuno sottolineare che le sanzioni vengono applicate solamente all’anno scolastico di riferimento e che le medesime sanzioni riguardano le sole graduatorie di istituto. Di conseguenza, non operano per eventuali possibili convocazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze.

da scuolainforma

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