In generale, l’abbandono di una supplenza comporta come sanzione la perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito per l’intero periodo di validità delle graduatorie.
Tuttavia, vi sono dei casi in cui è consentito lasciare l’attuale supplenza per accettarne un’altra migliore. Di seguito esaminiamo le diverse casistiche.
L’Ordinanza Ministeriale 60/2020 e la successiva O.M. 112/2022 hanno innovato in merito alla possibilità di lasciare una supplenze per un’altra senza incorrere in sanzioni.
GRADUATORIE PROVINCIALI E GRADUATORIE D’ISTITUTO
Le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) sono utilizzate per il conferimento delle supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto), in subordine alle GaE.
Per le supplenze brevi e temporanee si attinge invece dalle graduatorie d’istituto. Inoltre, come dispone l’art. l’art. 2 comma 5, le graduatorie d’istituto saranno utilizzate anche per le supplenze al 30 giugno o 31 agosto in caso di esaurimento o incapienza delle GAE e delle GPS.
LASCIARE UNA SUPPLENZA CONFERITA DALLE GRADUATORIE D’ISTITUTO PER UNA SUPPLENZA ANNUALE (30 GIUGNO O 31 AGOSTO)
Così dispone l’art. 14 comma 3 dell’O.M. 112/2022:
Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) [30 giugno o 31 agosto]”.
Poiché le supplenze brevi sono sempre conferite sulla base delle graduatorie d’istituto ne deriva che è sempre consentito lasciare una supplenza breve per una supplenza annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
É altresì possibile lasciare una supplenza al 30 giugno/31 agosto da graduatorie d’istituto per accettare altra supplenza al 30 giugno/31 agosto da GAE/GPS.
Il punto più controverso riguarda invece la possibilità di lasciare una supplenza da graduatorie d’istituto per accettare un’altra supplenza al 30 giugno/31 agosto sempre da graduatorie d’istituto.
La risposta è affermativa. Infatti, l’art. 14 comma 3 fa riferimento all’art. 2 comma 4 lettera a) e b) che riguardano le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche senza richiedere quindi che queste siano necessariamente conferite da GAE/GPS.
In altri termini, una supplenza da graduatorie d’istituto può essere sempre lasciata per una supplenza al 30 giugno/31 agosto, non rilevando il fatto che la seconda supplenza sia conferita da GAE/GPS o da graduatorie d’istituto.
Si ricordi infatti, che in casi residuali, in caso di esaurimento o incapienza delle GAE e delle GPS, le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto possono essere conferite anche mediante le graduatorie d’istituto (art. 2 comma 5 O.M. 112/2022).
Il punto è confermato anche dalla nota 28725 del 21 Settembre 2021 e dal sindacato UIL Scuola di cui si riporta l’utile scheda. Si veda l’ultima riga in cui si conferma che le condizioni affinché una supplenza possa essere lasciata senza sanzioni sono esclusivamente due:
- Che la supplenza lasciata sia stata conferita da graduatorie d’istituto
- Che la nuova supplenza sia conferita al 30 giugno/31 agosto
LASCIARE UNA SUPPLENZA AL 30 GIUGNO PER UNA AL 31 AGOSTO DA GAE\GPS
Non è invece mai possibile abbandonare una supplenza da GAE o da GPS al 30 giugno o al 31 agosto, che sia posto comune o di sostegno, per altra supplenza da GAE\GPS o Graduatorie d’Istituto, indipendentemente dalla durata, 30 giugno, 31 agosto, e dalla tipologia di posto, comune o di sostegno. Quanto detto si applica anche nel caso in cui il docente sia in servizio per una supplenza a orario ridotto.
da obiettivoscuola