Il Tribunale di Catania riconosce ad una precaria storica assunta fino al 30 giugno il diritto a percepire gli stipendi estivi.
Lo Stato può servirsi della professionalità di un insegnante precario per tutto l’anno scolastico e poi licenziarlo sistematicamente a giugno, lasciandolo senza stipendio nei mesi estivi? Il 15 settembre 2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania nel decidere su un ricorso presentato da una docente tramite Anief, ha stabilito questo concetto.
Precari e licenziamento estivo
Il giudice di Catania ha esaminato la richiesta di risarcimento presentata dalla ricorrente per la mancata somministrazione dei compensi estivi di dieci anni di supplenza. L’insegnante era stata impiegata dal MIUR, prima dell’immissione in ruolo, come docente supplente per diversi anni con contratti annuali sottoscritti anteriormente al 1 febbraio e, comunque, di durata superiore a 180 giorni, con svolgimento degli scrutini finali.
I legali hanno rivendicato il “diritto della ricorrente alle retribuzioni non percepite(con interessi e rivalutazione) e alla relativa valutazione giuridica, per il periodo di servizio effettivamente svolto al pari dei colleghi di ruolo. Il giudice si è pronunciato a favore della tesi dei legali Anief, e ha accordato oltre 25mila euro a titolo di risarcimento del danno cagionato dall’illegittimo comportamento posto in essere dalle amministrazioni resistenti. Le ha riconosciuto:
- il diritto al pagamento delle differenze retributive per effetto della già avvenuta rideterminazione contrattuale al 31 agosto del termine dei contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici
- il diritto a percepire il pagamento delle differenze retributive
- ha condannato “il Ministero dell’Istruzione a pagare, in relazioni alle retribuzioni non percepite negli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, e 2014/2015, in favore della stessa la somma di € 25.144,14 oltre accessori nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/94”.
- ha condannato “il Ministero convenuto a rifondere le spese di lite che liquida in complessivi € 2008,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Il commento di Anief
Marcello Pacifico, presidente del sindacato Anief, ha commentato la decisione del giudice: “Finalmente la giurisprudenza sta dando ragione ai diritti di tantissimi precari licenziati e riassunti per anni e anni come se fossero delle pedine del gioco del Monopoli. Non funziona così, lo diciamo da quando siamo nati come sindacato autonomo e lo stiamo ribadendo in tutte le sedi, istituzionali e giudiziarie, come pure in piazza.
Adesso, sta prendendo vita un nuovo corso: quello che porta al recupero di tanti soldi per docenti, ma anche Ata, indebitamente licenziati ogni anno al termine delle lezioni o del mese di giugno”.