L’Ambito territoriale di Milano ha emanato la nota 15268 del 13 settembre con la quale si forniscono indicazioni sull’attività di controllo titoli e convalida dei punteggi delle GPS.
Si richiama l’art. 8, comma 7, dell’OM n. 112/2022, che dispone:
”L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate”, si invitano le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di questa provincia a concludere le operazioni di controllo dei titoli dichiarati dai docenti inseriti in GPS e nelle relative graduatorie d’Istituto ai sensi dell’art. 8, commi 7, 8, 9 e 10 dell’OM n. 60/2020, entro e non oltre il 12 novembre 2022, dando riscontro a questo Ufficio della chiusura delle operazioni a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gpsmilano@istruzione.it
Le operazioni di controllo di tutti i titoli e servizi dovranno essere effettuate esclusivamente per i docenti che non erano già inseriti nelle GPS nel biennio 2020-22 o che comunque hanno stipulato il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie nell’a.s. 2022-23; mentre per i docenti che hanno presentato istanza di aggiornamento dovranno essere verificati esclusivamente i nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 6 agosto 2020 – termine per la presentazione delle domande di iscrizione alle GPS costituite per il biennio 2020/2021-2021/2022 – ed entro il 31 maggio 2022 (data di scadenza del termine di presentazione delle domande) ovvero quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 6 agosto 2020.
Si ritiene opportuno ribadire le procedure da seguire per l’attività di controllo dei titoli dichiarati dai docenti ex art. 8 commi 7, 8, 9 e 10 dell’OM n. 112/2022, già chiarite con note di questo ufficio prot. N. 23588 del 21.12.2020 e N. 4495 del 13.04.2021:
Le istituzioni scolastiche ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro provvedono, tempestivamente a:
- controllare i titoli di accesso, accademici, professionali, culturali, artistici e di servizio dei docenti relativamente a tutte le classi di concorso per le quali gli stessi risultano iscritti nelle GPS, con le distinzioni sopra indicate;
- procedere alla proposta di convalida dei punteggi a seguito di un puntale controllo dei titoli (non è sufficiente l’autocertificazione);
- caricare al SIDI nella sezione “RECLUTAMENTO PERSONALE SCUOLA/GRADUATORIE PROVINCIALI DI SUPPLENZA/VERIFICA E CONVALIDA DOMANDA” le comunicazioni aventi ad oggetto convalide/rettifiche/esclusioni su ciascuna classe di concorso dei docenti interessati e ad inviare tali comunicazioni all’indirizzo e-mail gpsmilano@istruzione.it e non agli indirizzi email degli altri istituti scolastici;
- in caso di esito negativo delle verifiche, comunicare le determinazioni assunte altresì agli interessati.
Si raccomanda di non attribuire ai docenti punteggi ulteriori sulle singole classi di concorso relativamente alle quali i titoli non sono stati dichiarati in domanda.
Si richiama la nota esplicativa n. 1290 del 22 luglio 2020 del Ministero dell’Istruzione sulla valutazione dei titoli GPS, in cui si chiarisce in particolare che “il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento della presentazione della domanda”.
Altro punto da evidenziare riguarda la valutazione degli assegni di ricerca: come più volte ribadito, va valutato il singolo “bando” vinto, e non le annualità.
É inoltre opportuna una verifica sui punteggi dichiarati per il conseguimento del titolo di Istituto tecnico superiore (ITS), perché alcuni aspiranti potrebbero aver dichiarato erroneamente il titolo di scuola secondaria di secondo grado.
Infine, posto che le proposte di esclusione devono essere verificate da questo ufficio, competente a procedere alle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, i dirigenti scolastici dovranno attendere la pubblicazione del decreto di esclusione del docente dalle GPS da parte di questo ufficio, prima di poter procedere alla risoluzione dei contratti stipulati con apposito provvedimento nel quale contestualmente sia dichiarato il servizio eventualmente prestato dall’aspirante come prestato di fatto e non di diritto.
Restano in capo al Dirigente Scolastico anche gli eventuali esposti all’autorità giudiziaria relativi alle “dichiarazioni mendaci“ di cui all’art. 76 del DPR 445/2000.
Certi della consueta e fattiva collaborazione si porgono distinti saluti.
da obiettivoscuola