Le Organizzazioni Sindacali FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS CONFSAL e GILDA UNAMS, con una richiesta unitaria inviata al Dott. Serra, Direttore Generale del Personale Scolastico, chiedono chiarimenti in merito all’applicazione delle previsioni contenute nella nota n. 28597 dell’1 agosto 2022 (c.d. Circolare Supplenze).
La richiesta di chiarimenti, già peraltro rivolta anche durante il confronto sulla circolare supplenza riguarda in particolare:
- Le modalità di attribuzione delle supplenze sui posti accantonati per la procedura straordinaria di cui all’articolo 5, comma 3 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228: dalla lettura della nota si evince che i posti sono accantonati a cura degli Uffici territorialmente competenti, ma non si dice con quali modalità essi verranno assegnati a supplenza nelle more della pubblicazione delle GM. Pertanto, i sindacati chiedono quale sia la procedura di assegnazione di questi incarichi da graduatorie d’istituto e quale termine debbano recare i contratti stipulati. Si chiede inoltre, nel caso vengano stipulati contratti con termine 31 agosto con apposizione della clausola risolutiva, quali siano le modalità corrette con cui comunicare la natura del posto ai supplenti convocati e come sia possibile, data la particolare natura dell’incarico conferito, soggetto evidentemente a risoluzione anticipata, garantire al supplente la possibilità di essere chiamato per altre supplenze, anche da graduatorie d’istituto con termine 30 giugno o 31 agosto. In sostanza si tratta di avere certezza che sull’applicativo in dotazione alle scuole per le convocazioni il supplente non risulti già occupato con contratto definitivo.
- La corretta applicazione delle riserve previste dalla Legge 68/99, con particolare riferimento al meccanismo per cui il sistema informatico sta assegnando cattedre di sostegno a docenti riservisti reclutati da graduatorie incrociate, quindi privi di specializzazione, anche in presenza di docenti specializzati in GPS I fascia sostegno.
- Corretta applicazione delle previsioni in merito al diritto del supplente a ottenere il completamento in caso di assegnazione, con procedura informatizzata, di spezzone in assenza di posto intero. In particolare si richiede come debba essere effettuato questo completamento, ovvero se mediante procedura informatizzata oppure prima di avviare nuovi turni di nomina “manualmente” a cura degli Uffici scolastici competenti.
Si chiede infine di precisare il funzionamento dell’applicativo in dotazione alle scuole per la convocazione dei supplenti da graduatorie d’istituto in particolare per quanto riguarda le sanzioni di cui all’art. 14 O.M. 112/2022 (ci giungono segnalazioni di non corretta applicazione delle norme).
da obiettivoscuola