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Supplenze, se l’algoritmo considera il candidato “rinunciatario”, lo stesso non potrà più avere nomine da GPS per tutto l’anno. Chiarimenti

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Non si placano le lamentele degli aspiranti supplenti “scavalcati” dall’algoritmo che attribuisce le supplenze da GPS, graduatorie provinciali per le supplenze. I sindacati chiedono un ritorno alle nomine in presenza, i supplenti inviano diffide agli uffici scolastici, ma nulla c’è da fare: il sistema è questo. Intanto si allunga la lista di note di chiarimenti dagli USP. Le ultime sono quelle che arrivano da Torino, Isernia e Pistoia, tutte spiegano lo stesso concetto: i candidati che vengono “saltati” non riceveranno nomina per l’intero anno scolastico perché considerati rinunciatari.

Due le circostanze prese in esame:

1) Il docente lamenta di essere stato superato in fase di nomina da docenti in posizione inferiore e/o con punteggio notevolmente più basso;
2) Il docente lamenta di non aver ricevuto nomina o di aver ricevuto una nomina diversa da quella cui avrebbe avuto diritto.

Per entrambe le casistiche l’USP Pistoia fa una premessa: il sistema informativo, nello scorrimento della graduatoria e fatti salvi eventuali diritti di riserva e/o precedenza di aspiranti collocati in GPS, arrivato alla posizione del candidato “X”, se non coglie fra le preferenze espresse da quel candidato le sedi lasciate libere dai candidati che lo precedono per punteggio (o preferenza, riserva o precedenza), lo considera automaticamente e inderogabilmente rinunciatario per quella classe di concorso con la conseguenza che il candidato non potrà più ricevere nomina da GPS per quella specifica cdc per l’intero anno scolastico.

 

Tale procedura è espressamente prevista dall’art. 12 comma 10 e 11 dell’O.M. n. 112/2022, di cui si riporta il dettato: “L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.

Pertanto, qualora nello scorrimento della graduatoria per un determinato turno di nomina il candidato non trovi posto, pur venendo “valutato” “sistema informativo”, perde la possibilità di concorrere per le nomine dei successivi turni di nomina sulla disponibilità sopravvenute.
E’ del tutto normale, pertanto, che il docente in posizione più alta in graduatoria, ma considerato “rinunciatario” sui precedenti turni di nomina, si veda scavalcato da docenti con punteggio inferiore.

Inoltre, la scelta delle 150 sedi e le preferenze relative al tipo posto (annuale, fino al termine attività didattiche, spezzoni, cattedre orario, ecc.) hanno una
rilevanza determinante per l’assegnazione dei posti disponibili; infatti le sedi possono essere assegnate al candidato solo se vi è perfetta coincidenza fra le preferenze espresse e la sede risultante libera per scorrimento.

da orizzontescuola.it

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