Il decreto prevede 10 giorni di congedo obbligatorio per il padre lavoratore pagato al 100% e l’estensione da sei a nove mesi per il congedo facoltativo indennizzabile con il 30% della retribuzione entro i 12 anni di vita di ogni figlio
Agevolare le famiglie con figli nella gestione della casa e del lavoro.
Con questo obiettivo entra in vigore da oggi il decreto legislativo 105 del 30 giugno 2022, che prevede nuove regole riguardo a congedi parentali, permessi e Smartworking.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 luglio, il decreto risponde alla direttiva europea 2019/1158, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori, i caregiver e coloro che assistono le persone con disabilità.
Entusiasta il commento del ministro del Lavoro Andrea Orlando su Facebook: “Da oggi 13 agosto entrano definitivamente a regime i nuovi congedi parentali. Un passo importante verso una genitorialità equamente condivisa, un uso paritario del tempo e un miglior equilibrio tra tempi di vita familiare e lavorativi. Estendiamo i diritti ….per garantire una più equa condivisione di responsabilità tra uomini e donne e promuovere la parità di genere in ambito lavorativo e familiare”.
Diverse le novità rilevanti che vengono introdotte.
Il congedo di paternità obbligatorio
Il congedo di paternità obbligatorio sostituisce il congedo obbligatorio del padre e il congedo facoltativo del padre, introdotti in via sperimentale dalla legge n.92/2012. Tale misura consente al padre lavoratore di fruire di un periodo di congedo di 10 giorni lavorativi, (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa), autonomo rispetto a quello della madre. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. Il nuovo congedo di paternità obbligatorio può essere fruito a partire dai due mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio e resta valido in caso di morte perinatale del figlio.
Novità per le lavoratrici autonome
Alle lavoratrici autonome è riconosciuta un’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici effettuati da un medico della Asl. L’indennità è calcolata alla stessa stregua dei periodi di tutela della maternità/paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma.pixabay
Congedi parentali
Grazie a questo decreto raddoppia il tempo durante il quale sarà possibile usufruire del congedo parentale, prima previsto fino al sesto anno di vita del figlio sarà ora esteso a fino ai suoi 12 anni.
Entro il dodicesimo compleanno di ciascun figlio, ciascun genitore che lavora potrà richiedere, per un totale di tre mesi, un’indennità pari al 30% della retribuzione. Ulteriori tre mesi, con la medesima indennità sono concessi in modo alternato a uno dei genitori. In altre parole, la coppia genitoriale potrà usufruire di 9 mesi totali di congedo coperto dall’indennità INPS del 30%: 3 mesi per la mamma e 3 mesi per il papà, per un totale di sei mesi, ed altri 3 mesi per uno solo dei due genitori.
Alla luce della novella normativa, i periodi di congedo parentale indennizzabili sono i seguenti: alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore; al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore; entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).
Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati, di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione.
Ai genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata, invece, è data la possibilità di fruire del congedo parentale entro il dodicesimo anno di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo. Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore. I genitori hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi.
Famiglie monogenitoriali
In una famiglia monogenitoriale, l’unico genitore presente potrà usufruire da solo dei 9 mesi di congedo, sempre entro i primi dodici anni di vita del figlio e con un’indennità del 30% della retribuzione. La durata del congedo resta invariata secondo quanto già previsto dall’art.33 del D.lgs n.151/2001 in caso di figli con disabilità: tre anni entro il 12esimo anno di età con un’indennità del 30% della retribuzione per tutto il periodo di congedo.
Con il decreto, infine, sono introdotte sanzioni per i datori di lavoro che ostacolano la fruizione del congedo di paternità obbligatoria e promossi interventi e iniziative di carattere informativo per la promozione e la conoscibilità delle misure a sostegno dei genitori e dei prestatori di assistenza.
da orizzontescuola