ROMA. A proposito di “Educazione Motoria alla ‘Primaria’ e le ore di programmazione, la Flc Cgil ha comunicato il 5 settembre alcuni interessati chiarimenti, così come qui di seguito:
Riprendiamo le fonti che regolano l’introduzione della tipologia di posto, affinché siano applicate correttamente le disposizioni sui contratti individuali di lavoro dei supplenti.
La Legge di Bilancio 2022 (L.234 del 30 dicembre 2021) ha, come noto, introdotto l’insegnamento obbligatorio di educazione motoria della scuola primaria, da subito nelle classi quinte poi a regime anche nelle quarte, ad opera di un docente fornito di “idoneo titolo di studio”. In fase transitoria, i posti per l’a.s.2022/23 sono coperti da contratti a tempo determinato da assegnare a docenti precari collocati nelle graduatorie provinciali di supplenza di A-48 e A-49.
Per consultare l’argomento specifico, i riferimenti normativi e le criticità da noi rilevate, si veda la scheda tematica della raccolta FLC CGIL “Le principali novità della ripartenza”
Quanto sta succedendo in questi giorni durante le nomine, però, ci restituisce una notevole confusione nell’avvio del provvedimento, al netto che si tratta di una novità: di certo dobbiamo segnalare la carenza di informazioni da parte del ministero, approssimativo nelle risposte durante gli incontri con i sindacati e silente di fronte alla nostra richiesta formale di luglio, visti i primi segnali di disorientamento.
Riteniamo quindi necessario riprendere le fonti regolatrici dell’introduzione di educazione motoria, per chiarire i dubbi relativi al rapporto di lavoro del docente, e in particolare sull’orario settimanale di insegnamento.
Stato giuridico del docente di educazione motoria
È la stessa Legge 234/2021 art.1 comma 332 a prevedere che:
Il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione e non puo’ essere impegnato negli altri insegnamenti della scuola primaria.
Attività di insegnamento
Di conseguenza, il disposto è nel CCNL 2006/09 art 28 c.5 ove si prevede che l’attività di insegnamento nella scuola “elementare” si svolga in 22 ore settimanali a cui “vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica…”
Nuova tipologia posto EM per acquisizione a sistema dei posti/ore
La nota ministeriale di trasmissione degli organici n.14603 del 12/04/2022 conferma la procedura operativa: “Gli uffici territoriali provinciali e l’USR potranno, attraverso appositi monitoraggi disponibili online nelle funzioni SIDI, verificare il numero di posti interi interni acquisiti e quelli equivalenti alla somma a livello provinciale degli apporti orari presenti a sistema e ricondotti a posto intero (22 ore settimanali)”.
Assegnazione su posto intero o su spezzone orario
La stima delle “disponibilità” complessive in organico di diritto a.s. 2022/23 riportate nella tabella del Decreto interministeriale, è di 13 posti interi e 2.234 ore ricondotte a posto intero.
Appare evidente che il sistema più diffuso per coprire il fabbisogno sia quello dell’accorpamento degli spezzoni tra scuole diverse, che introduce implicitamente una non-normata categoria di COE nella scuola primaria.
Quanto riportato nel paragrafo precedente rispetto al posto intero, si applica anche al docente che accetta la nomina su quota-orario inferiore a 24 e diventa diritto esigibile, ai sensi di quanto riportato nella nota n.28597 del 29/07/22 all’art.2 punto 3 – Disposizioni particolari per la scuola primaria:
“I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni del personale di ruolo devono essere integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio ed entro il limite orario massimo previsto dal CCNL. Le ore da considerare per l’adeguamento devono riguardare le sole ore di insegnamento frontale pari a 22 settimanali. A tali ore si aggiungono rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore. Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un’ora di programmazione, da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore.
Tutti questi passaggi evidenziano come sia obbligatorio e vincolante computare la programmazione nell’orario settimanale di attività di insegnamento del docente di educazione motoria, sia in caso di nomina su posto intero, sia nella somma di spezzoni, entro il limite delle 24 ore definito contrattualmente.
Nessuna altra interpretazione è possibile configurandosi come illecita, così come si comunicato da FLC CGIL (fonte notizia) il 05.09.2022