ROMA. A proposito di Depennamenti dalle GPS e corretta applicazione delle norme sulla decadenza dalle graduatorie per i Docenti che superano il percorso di prova e formazione: richiesta unitaria di incontro alla Direzione Generale del Personale, la FLC CGIL ha comunicato il 2 settembre che Servono indicazioni nazionali che garantiscano omogeneità nell’applicazione delle norme. Purtroppo invece, nella mancanza di note o indicazioni del Ministero, ogni regione va per conto suo.
La stessa FLC CGIL fa sapere che :
In questi giorni gli Uffici scolastici provinciali e regionali sono alle prese con la gestione dell’algoritmo finalizzato all’attribuzione degli incarichi di supplenza al 31 agosto e 30 giugno.
Diversi Uffici hanno ritenuto che prima dell’avvio delle procedure fosse necessario operare un depennamento dalle graduatorie dei docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2020/21 e 2021/22, nonché di coloro che in virtù del DL 73/2021 art. 59 c. 4 avessero svolto nell’a.s. 2021/22 il percorso di prova e formazione ottenendo l’assunzione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2022.
Durante il confronto sulla Circolare annuale delle supplenze, la nota 28597 del 29 luglio 2022, come sindacati abbiamo espresso all’amministrazione l’esigenza di un chiarimento in merito all’applicazione delle previsioni contenute nell’art. 399 c. 3-bis del Dlgs 297/1994, la norma che regola la decadenza.
In particolare abbiamo rilevato come una corretta applicazione della norma richieda che la cancellazione dalle graduatorie parta dall’a.s. successivo a quello in cui il docente ha superato con esito positivo il percorso di formazione e prova.
Tale interpretazione è stata a nostro avviso suffragata anche dalla nota 20166 del 26 maggio 2022, con cui la Direzione del personale raccomandava agli UUSSRR di portare a compimento la ripulitura delle graduatorie con riferimento ai docenti confermati in ruolo con decorrenza 1° settembre 2021.
Inoltre la cancellazione non è una procedura reiteratile più e più volte: il docente entrato in ruolo nell’a.s. 2020/21 confermato in ruolo dal 1° settembre 2021 andava cancellato dalle GPS vigenti nel biennio 2020-2022. Non è corretto adesso, dopo l’eventuale reinserimento nelle nuove GPS, cancellarlo di nuovo. Così come il docente che nell’a.s. 2021/22 ha fatto il percorso previsto dal DL 73/2021, art. 59 c. 4, ovvero quello assunto da 1 fascia GPS, è giusto decada solo nell’a.s. 2022/23.
Abbiamo riscontrato però che la mancanza di una chiara indicazione ministeriale sulla materia abbia determinato scelte diverse da parte degli Uffici territoriali in merito a tempistica e modalità di applicazione della norma.
Per questo, unitariamente, abbiamo chiesto un incontro urgente al Direttore Generale del Personale Scolastico per un chiarimento sul tema posto, così come comunicato dalla FLC CGIL (fonte notizia) il 02.09.2022