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Assenza per malattia primi 10 giorni: quando non avviene la decurtazione dello stipendio?

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Corsi di perfezionamentoChiarimenti sui casi nei quali non si applica la decurtazione economica allo stipendio per l’assenza per malattia.

Nel corso dell’anno scolastico può capitare che un docente, sia di ruolo che a tempo determinato, sia costretto ad assentarsi per malattia: come sappiamo, in questi casi la trattenuta per le assenze di durata inferiore o pari a 10 giorni comportano una decurtazione che si applica allo stipendio per ogni giorno di assenza per malattia. Tuttavia, non sempre si procede con la detrazione economica: in quali situazioni non si attua? Cerchiamo di fare chiarezza.

La normativa che regola l’assenza per malattia

Per quanto concerne l’assenza per malattia, occorre fare riferimento all’art. 71, comma 1 del decreto n.112/08, convertito nella legge n. 133/08. La norma stabilisce che, salvo le eccezioni previste, “nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio”.Master area mondo scuola 2022-2023 - scopri tutti i master dedicati al personale docente - orizzonte docenti

La trattenuta si applica ogni qualvolta si verifica l’assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se il periodo in cui il lavoratore risulta assente si prolunga per più del suddetto periodo. Dall’undicesimo giorno in poi, si fa invece riferimento al regime giuridico – economico previsto dal CCNL e dagli accordi di comparto per le assenze per malattia.

Situazioni in cui lo stipendio non si decurta

Sussistono particolari circostanze in cui non si procede con la decurtazione economica in caso di assenza per malattia. In particolare ciò avviene in presenza di:

  • ricovero ospedaliero;
  • ricovero domiciliare solo se certificato dall’ASL o struttura sanitaria competente, solo se “sostitutivo del ricovero ospedaliero”;
  • consecutiva convalescenza post ricovero
  • pre-ospedalizzazione;
  •  “assistenza domiciliare integrata” (cioè “ricovero domiciliare sostitutivo” di quello ospedaliero);
  • day-hospital;
  • day-surgery;
  • day-hospital e day-surgery anche se la prestazione è inferiore alle 24 h;
  • infortunio sul lavoro attestato dall’INAIL (art. 20, comma 1, CCNL 2006-09);
  • infermità scaturita da causa di servizio (art. 20, comma 2, CCNL 2006-09);
  • gravi patologie per cui necessitano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (art. 17, comma 9, CCNL 2006-09): in questo caso, non si decurtano i giorni necessari per la somministrazione di tali terapie (anche a domicilio) e quelli dedicati alle visite specialistiche.

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