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Abilitazione docenti, chi potrà conseguirne un’altra e come

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Nuovo reclutamento docenti: chi potrà ottenere un’altra abilitazione e come, secondo quanto disposto dal D.L. N. 36/2022.

Abilitazione docenti, il nuovo sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo, introdotto dal Decreto Legge N. 36/2022, prevede la possibilità di ottenere un’ulteriore abilitazione per i docenti che sono già abilitati oppure possiedono la specializzazione sul sostegno0

Nuovo reclutamento docenti: chi potrà ottenere un’altra abilitazione e come

L’articolo 2-ter del Decreto Legislativo N. 59/2017, introdotto dal Decreto Legge 36/22 dispone quanto segue:
Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore’.

Pertanto, secondo le nuove disposizioni, i docenti già abilitati e quelli in possesso del titolo di specializzazione su sostegno possono conseguire un’altra abilitazione (su una differente classe di concorso o su un diverso grado di istruzione). Sarà necessario, come disposto dal suddetto articolo, essere in possesso del titolo di studio che consente l’accesso a quella determinata classe di concorso per la quale si intende conseguire l’abilitazione. Quest’ultima si potrà ottenere attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA durante il percorso universitario e accademico di formazione iniziale.

Dei 30 CFU/CFA, 20 dovranno essere acquisiti nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento; i restanti 10 come tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, come ben specificato, richiede un impegno in presenza nelle classi non inferiore alle 12 ore. Tali disposizioni riguardano anche i docenti di ruolo visto che il Decreto Legge non opera alcuna distinzione.

Inoltre, quanto sopra esposto interessa i docenti della scuola secondaria in quanto il docente di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, già abilitato e/o specializzato, può ottenere l’abilitazione in un’altra c.d.c del medesimo grado di quello relativo all’abilitazione/specializzazione posseduta (per i docenti della scuola secondaria); inoltre, può conseguirla per un’altra c.d.c relativa ad un grado diverso (nel caso della secondaria di primo o di secondo grado e viceversa) rispetto a quello dell’abilitazione/specializzazione posseduta. Infine, può ottenerla in un diverso grado di istruzione rispetto a quello di titolarità (è il caso dei docenti della scuola dell’infanzia e della primaria).

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