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Supplenze da GPS 2022/23, possibili convocazioni da ulteriori turni di nomina?

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Supplenze da GPS 2022/23, la normativa riguardante le convocazioni per ulteriori turni di nomina e la mancata espressione delle sedi

Supplenze da GPS per l’anno scolastico 2022/23, gli aspiranti docenti che non ricevono l’incarico in occasione del primo turno di nomina, possono ambire ad eventuali convocazioni per altri turni di nomina? Vediamo in dettaglio cosa dice la normativa e come opera l’algoritmo predisposto dal Ministero dell’Istruzione.

Supplenze da GPS per l’anno scolastico 2022/23, è possibile essere convocati per altri turni di nomina?

Come è noto, gli aspiranti supplenti hanno presentato la loro istanza di partecipazione al conferimento degli incarichi a tempo determinato. Tramite il sistema informatico, gli Uffici provvedono alla verifica delle domande, assegnando, di conseguenza, le supplenze alla diverse istituzioni scolastiche in base alla posizione dei singoli candidati in graduatoria e all’ordine di preferenza espresso dai docenti.
L’ordine di preferenza delle scuole in relazione al comune o al distretto viene rispettato in caso di preferenze sintetiche, sulla base del codice alfanumerico crescente del codice meccanografico.

Ovviamente la mancata indicazione di alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto comporta l’automatica esclusione in caso di disponibilità di sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Il comma 4 dell’articolo 12 dell’OM N. 112/2022 indica, infatti, quanto segue:

‘Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza…Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento’.

Nel secondo turno di nomina, l’algoritmo ricomincerà l’assegnazione dei posti dai punteggi a cui si è fermato. Pertanto, non tornerà indietro: ogni aspirante partecipa in base alle preferenze espresse per il turno di nomina in cui viene inserito.

In buona sostanza, non sarà possibile partecipare a turni di nomina successivi, in quanto il docente ha espresso le sue preferenze e non è stato inserito nell’algoritmo. Pertanto, anche se si dovesse liberare un posto in una delle sedi indicate dall’aspirante, il docente non potrà concorrere in quanto le operazioni non sono soggette a rifacimento.

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