L’articolo 399, comma 3 bis del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 così come modificato dalla Legge 159/2019 ha previsto che, a decorrere dal 1 settembre 2020:
L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo”
Quando deve avvenire la cancellazione dalle graduatorie?
Durante il confronto sulla Circolare Supplenze, le organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e GILDA UNAMS hanno espresso all’amministrazione l’esigenza di un chiarimento in merito all’applicazione di tale norma.
In particolare, i sindacati ritengono corretta la scelta di dare applicazione alla cancellazione prevista dalla norma a partire dall’a.s. successivo a quello in cui il docente ha superato con esito positivo il percorso di formazione prova.
Tale interpretazione è stata, ad avviso dei sindacati, suffragata anche dalla nota ministeriale n. 20166 del 26 maggio 2022, con cui la Direzione del personale raccomandava agli UUSSRR di portare a compimento la ripulitura delle graduatorie con riferimento ai docenti confermati in ruolo con decorrenza 1° settembre 2022.
I sindacati riscontrano purtroppo che la mancanza di una chiara indicazione ministeriale sulla materia abbia determinato scelte diverse da parte degli Uffici territoriali in merito a tempistica e modalità di applicazione della norma.
Per questo i sindacati chiedono un incontro urgente al Direttore Generale del Personale Scoalstico per un chiarimento sul tema posto.