La materia della incompatibilità del personale del comparto scuola è regolata dalle seguenti norme: 53 del D.lgs. 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche”, 60 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, 508 del D.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 CNL- T.U. Scuola, DPR n. 62/2013.
L’art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 165 del 2001
In particolare, l’art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dal DPR n. 3 del 1957, che vieta ai lavoratori pubblici l’esercizio di attività commerciali ed industriali, l’esercizio di professioni, l’assunzione di impieghi alle dipendenze di privati e di cariche in società aventi fine di lucro. Tuttavia, il medesimo art. 53 del D.lgs. 165/2001 ha introdotto un regime di incompatibilità relativa, consentendo, in presenza di determinate condizioni sostanziali e procedimentali, sia il conferimento di incarichi diversi dai compiti d’ufficio da parte delle Amministrazioni ai propri dipendenti, sia la possibilità di autorizzare incarichi provenienti da soggetti terzi.
Il buon andamento della Pubblica Amministrazione e le situazioni di conflitto
Il comma cinque dell’articolo 53, riformato dalla legge n. 190 del 2012 citato prevede – come con competenza afferma il Dirigente Scolastico Bruno Lorenzo Castrovinci – che, in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d’impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti (nel caso della scuola, trattandosi di gestione di rapporti di lavoro, il riferimento è al dirigente scolastico) secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
La situazione, anche potenziale, di conflitto che possa pregiudicare l’esercizio delle funzioni attribuite
Tra i criteri per la valutazione se autorizzare o meno un incarico, è stato introdotto quello inerente la situazione, anche potenziale, di conflitto che possa pregiudicare l’esercizio delle funzioni attribuite al dipendente stesso che dovrebbe svolgere l’attività extra-ufficio oggetto dell’incarico. Le disposizioni dell’art. 53 – come afferma il dottore Bruno Lorenzo Castrovinci, del quale alleghiamo format relativo alla richiesta da presentare al protocollo – si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali (cfr. comma 6 del citato art. 53).
Incarichi retribuiti oggetto delle autorizzazioni da parte dell’amministrazione di appartenenza
Per incarichi retribuiti oggetto delle autorizzazioni da parte dell’amministrazione di appartenenza devono intendersi tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri dì ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
Incarichi esclusi da autorizzazioni da parte dell’amministrazione di appartenenza
Sono esclusi dalle autorizzazioni da parte dell’amministrazione di appartenenza i compensi derivanti:
- Dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- Dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
- Dalla partecipazione a convegni e seminari;
- Da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- Da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- Da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- Da attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.
Quindi, sussiste una disciplina di maggior favore riservata ai dipendenti part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno e ad alcune tipologie di incarichi (collaborazioni a giornali e riviste, partecipazione a convegni e seminari, ecc.).
Personale docente
La disciplina più specifica, relativa alle incompatibilità del personale docente – come afferma il DS professore Bruno Lorenzo Castrovinci nella brillante circolare diretta ai suoi dipendenti (Docenti e ATA) – è rappresentata dalle disposizioni di cui all’art. 508 D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (richiamato dal D.lgs. 165 del 2001) e all’art. 33 del CCNL 2003”. In merito all’esercizio di attività incompatibili con la funzione docente, il MIUR – Dipartimento per l’istruzione, con Nota del 29 luglio 2005, ha precisato che ai sensi del disposto di cui all’art. 508, comma 10, del D.lgs. n. 297/94, il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale o professionale, né può accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite ai fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato. Anche per il personale docente tali divieti non si applicano nei casi in cui sia stata disposta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.
L’esercizio della libera professione
Inoltre, ai sensi del comma 15 dell’art. 508 citato, al personale docente è consentito, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, l’esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che risulti, comunque, coerente, con l’insegnamento impartito.
Divieto di impartire lezioni private agli alunni frequentanti il proprio istituto
Infine, ai docenti è fatto divieto di impartire lezioni private agli alunni frequentanti il proprio istituto; per gli alunni appartenenti ad altra scuola, invece, c’è l’obbligo di informare il Dirigente scolastico ed è necessario che l’attività non sia di fatto incompatibile con le esigenze di funzionamento della scuola (cfr. Cons. Stato, 18/10/1993, n. 393). La violazione delle prescrizioni in materia di lezioni private può comportare responsabilità disciplinari, nonché ulteriori conseguenze nel caso previsto dal comma 5 dell’art. 508 (nullità degli scrutini o prove di esame).
L’ufficio di docente non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico
L’ufficio di docente – come con competenza afferma il dott. Bruno Lorenzo Castrovinci, alla guida dell’Istituto Comprensivo di Brolo (ME) – non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all’amministrazione. L’assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall’impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
Richiesta-autorizzazione all’esercizio-della libera-professione
da orizzontescuola