ROMA. La Flc Cgil ha comunicato il 25 agosto che in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico è utile riassumere le principali indicazioni normative e amministrative (ovvero quelle emanate dal Ministero sotto forma di note, circolari, etc.) che riguardano il concorso “straordinario bis”, aggiungendo una serie di chiarimenti e precisazioni, riportate qui di seguito :
LA PROCEDURA CONCORSUALE E LE NORME DI RIFERIMENTO
Con il Decreto Legge 73/2021 art. 59 c. 9-bis il legislatore ha istituito una nuova procedura concorsuale straordinaria per la scuola secondaria, dopo quella bandita nel 2020.
Il concorso avrebbe dovuto concludersi entro il 15 dicembre 2021, ma il Ministero dell’Istruzione non ha avviato la procedura.
Il Parlamento, con il decreto Milleproroghe, il DL 30 dicembre 2021, n. 228, art. 5, c.3-quinquies, ha quindi rinviato il concorso, stabilendo che si concludesse entro il 15 giugno 2022.
Le ulteriori lungaggini organizzative hanno determinato ancora ritardi, e alla fine il bando del concorso è stato pubblicato il 6 maggio 2022, con il DD 1081 del 6 maggio 2022, che ha previsto che le domande fossero inviate entro il 16 giugno.
SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI, PERCORSO FORMATIVO E TEMPISTICA
La prova disciplinare: il bando del concorso (DD 1081/2022) ha previsto una prova orale della durata di 30 minuti sui contenuti dell’Allegato A. L’estrazione della traccia viene fatta contestualmente alla prova. Non è previsto voto minimo.
I diversi Uffici scolastici regionali, incaricati di gestire commissioni e calendario delle prove, hanno iniziato a dare avvio alle prove da luglio, per alcune classi di concorso però i calendari arrivano sino a dicembre e, in alcuni casi, andranno anche oltre dicembre 2022.
Tempistiche dell’assunzione e della formazione: la norma prevede che i vincitori siano assunti a tempo determinato nell’a.s. 2022/2023 e partecipino con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, in collaborazione con le università, che ne integri le competenze professionali. Il percorso di formazione è pari a 5 CFU (40 ore). Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono anche il percorso annuale di formazione iniziale e prova. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione universitaria, nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023 nella medesima scuola.
Quali posti sono destinati a questa procedura concorsuale: sono 14.420 e sono quelli rimasti vacanti e disponibili nell’anno scolastico 2021/2022, non assegnati per carenza di candidati nelle altre procedure concorsuali, al netto di quelli destinati al concorso ordinario (che sono stati quindi salvaguardati). A questo link il file completo.
I posti destinati allo straordinario bis sono stati resi indisponibili ai fini delle operazioni di mobilità del personale di ruolo e ai fini delle assunzioni dell’a.s. 2022/23 previste con altre procedure. Questo significa che tali posti, individuati provincia per provincia a livello numerico, sono stati accantonati.
DALL’ACCANTONAMENTO DEI POSTI ALL’ACCANTONAMENTO DELLE SEDI AL FINE DI NUOVI TURNI DI IMMISSIONE IN RUOLO SUCCESSIVI AL 1° SETTEMBRE 2022
La tempistica indicata nella norma e soprattutto i ritardi nell’avvio della procedura hanno spinto il Ministero dell’Istruzione a prevedere che nei casi in cui le graduatorie saranno pronte dopo il primo settembre, ma comunque in tempo utile per poter fare svolgere l’anno di prova e formazione ai vincitori, vi sarà un accantonamento dei posti da assegnare ai vincitori stessi.
La previsione è contenuta nella Circolare annuale delle supplenze, la nota 28597 del 29 luglio 2022, che recita: “[…] qualora non siano ancora state effettuate le operazioni di conferimento della nomina relativamente alla citata procedura di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, i dirigenti degli Uffici territorialmente competenti provvederanno ad accantonare i posti riservati alla stessa, già resi indisponibili per le operazioni di nomina in ruolo, in quanto destinati alle assunzioni a tempo determinato degli aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui all’articolo 9 del decreto ministeriale 28 aprile 2022, n. 108.
A seguito di quanto sopra, il conferimento degli incarichi a tempo determinato […]”
A cosa serve l’accantonamento: a consentire ai vincitori di essere assegnati al posto destinato al concorso anche ad anno scolastico iniziato e purché ci siano i tempi tecnici che consentono il superamento del percorso di prova e formazione, che richiede 180 gg di servizio e 120 gg di effettiva attività didattica.
Il Ministero prevede quindi di accantonare le sedi per evitare di assegnare questi posti con contratti di supplenza al 31/8 che poi potrebbero essere rescissi in corso d’anno.
Precisazioni sugli accantonamenti: con la nota 30998 del 25 agosto 2022, il Ministero precisa che l’accantonamento non dovrà esser fatto “qualora non si preveda l’approvazione delle graduatorie in tempo utile per lo svolgimento del periodo di formazione e prova”. In questo caso i posti potranno essere assegnati a supplenza con contratto al 31/8 mediante il sistema informativo.
Procedure svolte con ritardo tale da non consentire l’immissione in ruolo questo’anno: la nota 30998 precisa che “i posti non conferiti nell’anno scolastico 2022/2023 sulla base della procedura di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto legge n. 73 del 2021 dovranno essere accantonati nelle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2023/2024”. Questo quindi prefigura uno slittamento delle assunzioni al prossimo anno, per le graduatorie che quest’anno non saranno pubblicate in tempo utile.
CRITICITÀ
Come FLC CGIL abbiamo subito rilevato che questo tipo di accantonamento delle sedi impatterà sulla continuità didattica, infatti le cattedre accantonate per lo straordinario bis dovranno essere assegnate con supplenze conferite dalle scuole.
Abbiamo chiesto al Ministero anche di chiarire la tipologia di supplenza da assegnare e i termini dei contratti su tali posti che nel giro di qualche settimana andranno alle assunzioni dei vincitori del concorso.
Positivo aver precisato che gli accantonamenti non vanno fatti nel caso in cui i calendari delle prove concorsuali arrivino già a dicembre o oltre, quando non ci sarebbero più i tempi tecnici per svolgere il percorso di prova e formazione.
RIMANGONO COMUNQUE DUE QUESTIONI IRRISOLTE SU CUI PRESENTEREMO EMENDAMENTI SPECIFICI
- per noi le immissioni in ruolo devono concludersi entro il 31 agosto. L’aver contraddetto un principio consolidato nella normativa scolastica con il concorso STEM dello scorso anno e con lo straordinario bis quest’anno crea un precedente pericoloso. L’elemento di preoccupazione è che in questa maniera tante cattedre vengono sottratte agli incarichi di supplenza al 31 agosto e si interrompe la continuità didattica in corso d’anno. Il legislatore e l’amministrazione sono quindi responsabili di forzature a principi normativi consolidati, e questo sta creando una torsione del sistema di reclutamento nella direzione di una complessità difficile da gestire e di una caotica sovrapposizione di procedure.
- la scelta del Ministero di non far inserire in graduatoria tutti i partecipanti alla procedura, quando la norma su questo punto non era affatto perentoria, ha significato l’apertura dell’ennesimo fronte di conflittualità con i lavoratori precari. Per questo come FLC CGIL presenteremo un emendamento teso a sanare questa stortura e far accedere alla graduatoria tutti i partecipanti al concorso, così come comunicato giovedì 25 agosto 2022 dalla Flc Cgil (fonte notizia).