fbpx

Docenti di ruolo, chiarimenti sulle possibilità di accettare incarichi di supplenza

722

diplomaSupplenze al 31 agosto e al 30 giugno per l’anno scolastico 2022/23, chiarimenti riguardanti i docenti di ruolo.

Supplenze per l’anno scolastico 2022/23, in merito ai docenti di ruolo, la normativa vigente consente l’accettazione di incarichi di supplenza al 31 agosto o al 30 giugno per altre classi di concorso o per altri ordini di scuola. Vediamo di chiarire alcuni aspetti in merito.

Supplenze 2022/23, chiarimenti riguardanti i docenti di ruolo

Secondo quanto disposto dall’articolo 36 del CCNL, per i docenti già in ruolo è possibile ‘accettare rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede’.

L’incarico di supplenza può essere accettato anche in una provincia differente rispetto a quella di titolarità o di servizio. Inoltre, la normativa vigente non pone paletti per quanto riguarda l’orario: pertanto, è possibile accettare un incarico di supplenza con orario ridotto, preservando il diritto al completamento orario. Ovviamente, per poter accettare un incarico a tempo determinato, il docente dovrà risultare inserito nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze che si riferiscono alla specifica classe di concorso, diversa da quella dell’immissione in ruolo.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è che il docente dovrà comunicare alla scuola di titolarità l’accettazione dell’incarico a tempo determinato; per altro la decisione spetta solamente al docente, pertanto il dirigente della scuola di titolarità non potrà avere alcuna voce in capitolo.

Occorre, comunque, considerare quanto citato dal comma 3 bis dell’articolo 399 del TU 297/1994, dove si legge quanto segue: ‘L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo’.

Quanto indicato nel suddetto articolo 36 del CCNL, alla luce di quanto appena citato, diventa inapplicabile per i neoimmessi in ruolo, eccezion fatta per il primo anno di immissione in ruolo. Come ha precisato il Ministero dell’Istruzione, infatti, la cancellazione da tutte le graduatorie deve avvenire dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo e non all’atto del decreto di conferma in ruolo.

Il vincolo triennale di permanenza

C’è, inoltre, da sottolineare quanto indicato dal comma 17 octies dell’articolo 1 del DL N. 126/2019, a proposito del vincolo triennale di permanenza ovvero: ‘A decorrere dall’a.s. 2020/21, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra scuola ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità. Il blocco non si applica al personale in soprannumero o esubero e a quello di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 104/92, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’aggiornamento periodico delle GaE’.Scienze della Mediazione Linguistica

 

 

Come poc’anzi precisato, l’articolo 58, comma 2-lettera f, del DL N. 73/2021 ha ridotto tale vincolo da cinque a tre anni: in base a tale disposizione, ricordiamolo, il docente deve rimanere nella scuola di titolarità nel medesimo tipo di posto e classe di concorso per tre anni (uno di prova più altri due).

Pertanto, dall’anno scolastico 2020/21, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94, come modificato dal DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra scuola ovvero ricoprire incarichi a tempo determinato (secondo quanto disposto dall’articolo 36 CCNL), dopo 3 anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, di cui uno di prova.
I nuovi vincoli non riguardano i docenti immessi in ruolo prima dell’anno scolastico 2020/21: questi, eventualmente, potranno beneficiare di quanto disposto dall’articolo 36 del CCNL.

Il vincolo triennale, però, è stato limitato dal legislatore al divieto di presentare domanda di trasferimento, di passaggio di ruolo provinciale e interprovinciale e di assegnazione provvisoria ed utilizzazione interprovinciale. Ne deriva che al docente è consentito accettare un incarico di supplenza anche in altra provincia.

da scuolainforma

In questo articolo