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Concorso straordinario: quando i posti accantonati possono andare a supplenza? [Nota Ministeriale]

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É in corso di registrazione il DM 226 del 16 agosto 2022 che disciplina il nuovo percorso di formazione e prova del personale docente ed educativo alla luce delle novità introdotte con il Decreto Legge 36 del 30 aprile 2022 convertito nella Legge n. 79 del 29 giugno 2022.

 

L’art. 3 comma 1 del Decreto subordina il superamento dell’anno di formazione e prova allo svolgimento di almeno 180 giorni di servizio di cui 120 per le attività didattiche.

CONCORSO STRAORDINARIO BIS
I suddetti termini trovano applicazione anche con riferimento alla validità dell’anno di prova per i docenti vincitori del concorso straordinario BIS.

Al riguardo, al fine di dare riscontro alle richieste di chiarimento pervenute per le vie brevi, si ritiene che, qualora non si preveda l’approvazione delle graduatorie in tempo utile per lo svolgimento del periodo di formazione e prova, sia possibile assegnare la disponibilità del posto nella fase di conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche gestite con il sistema informativo.

 

In tal caso, nelle more del conferimento della nomina a tempo determinato per l’anno scolastico 2023/2024, si evidenzia che i posti non conferiti nell’anno scolastico 2022/2023 sulla base del concorso straordinario BIS, dovranno essere accantonati nelle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2023/2024.diploma

In sostanza, se gli USR riterranno che l’approvazione delle graduatorie di merito non potrà in ogni caso avvenire in tempo utile per consentire il normale svolgimento dell’anno di prova (che richiede 180 giorni di servizio di cui almeno 120 di attività didattica), allora tali posti potranno essere assegnati con supplenze al 30 giugno/31 agosto.

DOCENTI ASSUNTI DA GPS I FASCIA
In relazione alla assunzioni da GPS I fascia, si coglie l’occasione per ricordare che, al fine di garantire il rispetto del termine di conclusione dei percorsi, previsto per il 31 luglio 2023, è possibile derogare alla tempistica delle procedure per la valutazione del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio di cui agli articoli 13 e 14 dell’allegato decreto 226/2022.

da obiettivoscuola

Scienze della Mediazione Linguistica

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