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Supplenze personale ATA: se già occupati, nessuna convocazione per altro incarico di diverso profilo [Nota UIL Scuola]

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diplomaLa UIL Scuola RUA ha inviato una nota al Direttore Generale del Personale del Ministero dell’Istruzione, Dott. Filippo Serra con la quale si contesta una novità, contenuta nella Circolare supplenze 2022/2023 e non condivisa con i sindacati in sede di informativa.

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In data 26 luglio u.s., l’Ufficio da lei diretto, nell’inoltrare l’invito alla partecipazione all’incontro programmato per il successivo giorno 28, accludeva la seguente nota: “anno scolastico 2022/2023 – Istruzioni indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. – Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 2022”.

Nel corpo della stessa (cfr. sub n.3 – conferimento delle supplenze al personale ATA), si reiterava, in sostanza, la regolamentazione degli anni precorsi disponendo che …(omissis)…L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche”.

Con successiva circolare (cfr. prot.n.28597 del 30 luglio 2022), la predetta disposizione veniva integrata con la seguente locuzione: “purché intervenga prima della presa di servizio”.

Appare di tutta evidenza come la modificazione introdotta sia destinata a sconvolgere del tutto il contesto normativo in cui il personale sarebbe costretto ad effettuare la scelta del contratto di lavoro. E’ noto, infatti, che l’estrema disomogeneità e frammentarietà con cui vengono assegnati i contratti, viene temperata dalla circostanza che il personale, a posteriori, possa optare per altra supplenza più favorevole rispetto a quella scelta inizialmente. Se questa viene inibita, una volta che si è determinata l’assunzione in servizio, è facile immaginare che si determinerebbero situazioni di fatto totalmente diverse da quelle di diritto, sancite cioè dalla posizione che gli aspiranti rivestono nelle diverse graduatorie. Per cui, verosimilmente, chi sceglie per primo, in virtù di una posizione migliore in graduatoria, rischia di vedersi assegnato un contratto meno favorevole che, una volta perfezionato con l’assunzione in servizio, non potrebbe più lasciare per accettarne uno più favorevole.

Una siffatta situazione è suscettibile di generare, a catena, una serie di ingiustizie palesi che, è altrettanto evidente, determinerebbero un contenzioso di proporzioni rilevanti fondate sula palese illegittimità della disposizione.

La Uil Scuola, nello stigmatizzare il comportamento palesemente scorretto dell’Amministrazione, che ha invitato le Organizzazioni Sindacali a discutere di un testo che, poi, è stato cambiato nell’atto in cui lo stesso è stato formalizzato, ritiene che debba essere data piena facoltà agli aspiranti di scegliere il contratto più favorevole nel momento in cui il contesto si è determinato in maniera precisa. Quando, cioè, venendo prospettata una situazione più favorevole, sia nella durata che nel profilo ove ritenga di conseguire una posizione prospettica di maggiore vantaggio, l’aspirante possa operare una scelta libera, a ragion veduta.

Per quanto sopra, la scrivente Organizzazione chiede l’immediata revoca della Circolare prot.n.28597 del 30 luglio u.s., con il ripristino della normativa ex quo ante.

Contestualmente, invia la presente al proprio Ufficio Legale per il di più a praticarsi in caso di inerzia da parte di codesta Amministrazione Scolastica

Giancarlo Turi Segretario nazionale UIL Scuola

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