L’art. 36 del vigente CCNL comparto scuola consente ai docenti già in ruolo di “accettare rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”.
Il docente con contratto a tempo indeterminato può quindi accettare supplenze annuali al 30 giugno o al 31 agosto per altre classi di concorso o per altri ordini di scuola (nel caso di supplenza senza titolo su posto di sostegno, conferito da graduatorie incrociate, solo nel caso in cui la classe di concorso della supplenza sia diversa da quella di immissione in ruolo), mantenendo per tre anni, anche non consecutivi, la sede di titolarità. Per incarichi superiori ai tre anni il docente di ruolo perderà la sede di titolarità, pur rimanendo titolare nella provincia in questione.
Ambito di applicazione dell’art.36 CCNL comparto scuola ai docenti assunti in ruolo a partire dall’a.s. 2020/21
A decorrere dall’a.s. 2020/21, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94, come modificato dal DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra scuola ovvero ricoprire incarichi a tempo determinato (ai sensi
dell’articolo 36 CCNL), dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, di cui uno di prova1
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Il sopracitato vincolo triennale non trova applicazione per i docenti con disabilità gravi ovvero che
assistono soggetti con grave disabilità e per il personale in soprannumero o esubero e a quello di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 104/92.
Il legislatore ha però successivamente affievolito il suddetto limite triennale, limitandolo, esclusivamente, al divieto di presentare domanda di trasferimento, di passaggio di ruolo provinciale e interprovinciale e di assegnazione provvisoria ed utilizzazione interprovinciale.
Quanto sopra per gli effetti delle modifiche apportate all’art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 59/2017, dall’art. 58, comma 2-lettera f, del DL n. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021) e dell’articolo 19, comma 3 sexies, del DL n. 4/2022 (convertito in legge n. 25/2022), che, nella nuova formulazione prevede “in caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.
Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all’articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso”.
Ai sensi del succitato art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 59/2017, pertanto “il docente può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo “.