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GPS: titolo estero, valutazione del servizio e degli assegni di ricerca [Chiarimenti dell’ambito di Avellino]

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diplomaSono pervenute e continuano a pervenire, in “ciclostile”, numerosissime istanze tutte simili nel contenuto nelle quali ogni docente afferma che “mediante il portale online del Ministero dell’Istruzione ha inoltrato la scelta delle sedi per la stipula dei contratti a tempo determinato ai sensi dell’OM 112/2022” per poi asserire che “in ragione della oggettiva impossibilità di inserire la scelta delle sedi anche per la prima fascia delle GPS e per le GPS incrociate, si invita e diffida l’Amministrazione a voler valutare la scelta delle sedi effettuata online valida anche ai fini delle GPS prima fascia e incrociate” e così conclude: “Valga la presente quale formale atto di scelta delle sedi. In difetto l’istante si vedrà costretto ad adire le vie legali. Con riserva di agire per il risarcimento di tutti i danni subìti in caso di mancata stipula di contratti.”

Tutto ciò premesso, e preso atto dell’intendimento di adire le vie legali, è solo il caso di richiamare
l’attenzione sulle due seguenti circostanze:

  • si è effettivamente verificata un’ anomalia di sistema che ha interessato, tra i vari ambiti territoriali, anche quello di Avellino ma il guasto che ha riguardato questo mancato funzionamento è stato riparato sin dal pomeriggio di sabato 6 agosto, per cui, essendo stata rispristinata la relativa funzione, i docenti inseriti nelle graduatorie incrociate delle GPS sin da tale data hanno avuto la possibilità di procedere con la scelta delle sedi per le classi di concorso ADMM ed ADSS.
  • Da un rapido controllo a campione delle numerose diffide pervenute, è emerso che tutti i docenti in questione sono inseriti con riserva perché non hanno ottenuto il riconoscimento del titolo straniero. In proposito si trascrive l’ art. 7 comma 4 lett.e) del D.M:<< “Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo.
    L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l’aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure>> Questo e solo questo è il motivo -che esula dalle attribuzioni di questo A.T.- per il quale i docenti non riescono ad inserire la scelta delle scuole. Il testo normativo è, dunque di una chiarezza palmare, ogni ulteriore commento guasterebbe.

Tutto ciò premesso, l’occasione è altresì propizia per chiarire anche altri criteri evidenziati dal Dipartimento del sistema educativo dai quali lo scrivente A.T. non si è discostato, né poteva essere
diversamente.

  • Il punteggio complessivo di servizio, valutabile per ogni graduatoria , nel caso di più servizi e per ciascun anno scolastico è pari, al massimo a 12 punti (punteggio che può essere raggiunto anche in virtù della somma di più servizi aspecifici); l’incremento dei punteggi previsti sul servizio è, invece, l’effetto della normativa sopravvenuta, che ha mutato i criteri di calcolo ed è stata puntualmente recepita dal sistema informatico;
  • il servizio prestato sulla classe di sostegno è stato valutato come specifico (p.12) sulla corrispondente classe di concorso comune;
  • viceversa, il servizio prestato sulla classe di concorso comune è stato valutato come aspecifico (p.6) sulla corrispondente classe di concorso di sostegno;
  • riguardo alla classe di concorso A55, gli aspiranti di I e II fascia ai sensi dell’All E di cui al D.M del MIUR 9.mag.2017 n. 259 devono possedere anche il requisito del servizio specifico (almeno 16 giorni) presso i percorsi di liceo musicale;
  • riguardo all’insegnamento sulle GPS di sostegno, II fascia, è stata verificata la presenza di tre annualità di servizio specifico sul sostegno sullo stesso grado di istruzione;
  • quanto alla valutazione degli assegni di ricerca, il superiore Ministero ha più volte ribadito che deve essere valutato il singolo “bando” vintoe non le annualità, ed a tanto questo ufficio si è attenuto;
  • sono stati oggetto di attenta verifica i punteggi dichiarati per il conseguimento del titolo di Istituto tecnico Superiore, perché alcuni aspiranti hanno erroneamente dichiarato il titolo di scuola secondaria di secondo grado.

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