Il docente che intende svolgere un’ulteriore attività, oltre all’insegnamento, deve essere autorizzato dal dirigente scolastico. Il procedimento autorizzatorio.
Incompatibilità
Il personale docente (come tutti i pubblici dipendenti) ha il dovere di esclusività di svolgimento della prestazione lavorativa nei confronti della pubblica amministrazione.
Vi sono, tuttavia, delle attività che (dopo l’assunzione) possono essere esercitate, previa autorizzazione del dirigente scolastico (escluse alcune attività, che possono essere svolte anche senza autorizzazione).
In linea generale, come leggiamo anche nella nota dell’USR Sicilia del 31/08/2020, la normativa relativa alle incompatibilità distingue tra:
- incompatibilità assolute (per cui l’ulteriore attività lavorativa non può in nessun modo essere svolta)
- incompatibilità relative o condizionate alla preventiva autorizzazione del dirigente scolastico
- attività che possono essere svolte senza autorizzazione del DS
Focalizziamo la nostra attenzione sulle attività di cui al punto 2 e al relativo procedimento autorizzatorio, nonché sui docenti con prestazione lavorativa non superiore al 50%, che sono esclusi dal regime delle incompatibilità, ma che devono comunque comunicare al dirigente scolastico l’ulteriore attività svolta, ai fini delle previste verifiche [evidenziamo che quanto detto riguarda il caso di un’ulteriore attività intrapresa dal docente già assunto e non chi svolge già un’attività e deve stipulare il contratto a tempo indeterminato (o determinato), cosa che non può succedere, come spiegato in questo articolo].
Attività non soggette a incompatibilità
Non sono soggette ad incompatibilità:
- le libere professioni (così come lo svolgimento dell’attività forense, a determinate condizioni), purché non siano di pregiudizio alla funzione docente, siano pienamente compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio e siano svolte previa autorizzazione del dirigente scolastico;
- per i soli docenti, le lezioni private svolte nei confronti di alunni appartenenti a istituti diversi da quello di servizio (sempre previa autorizzazione del DS).
Procedimento autorizzatorio
Il docente, che intraprende un’ulteriore attività, deve comunicarlo o meglio chiedere l’autorizzazione al dirigente scolastico, il quale controlla innanzitutto se l’incarico in questione:
- non rientri in nessuna delle previste incompatibilità assolute (qualora vi rientrasse, il procedimento autorizzatorio verrebbe interrotto sul nascere, in quanto il dirigente non potrebbe in nessun modo fornire la relativa autorizzazione); oppure
- rientri tra le attività liberalizzate, per cui non è necessaria l’autorizzazione.
Verificato quanto detto, ossia se l’attività da intraprendere non costituisca un’incompatibilità assoluta ovvero non necessiti di autorizzazione, il dirigente avvia una vera e propria istruttoria, al fine di verificare in concreto la compatibilità dell’attività ulteriore con la funzione svolta nel comparto scuola nonché l’insussistenza del conflitto di interessi.
Nello specifico, il dirigente scolastico deve vagliare se l’attività extra lavorativa svolta sia compatibile con il corretto e puntuale adempimento della prestazione contrattualmente dovuta, in modo da evitare che il cumulo di incarichi provochi un pregiudizio al buon andamento dell’amministrazione. A tal fine, si deve verificare:
- se l’espletamento dell’incarico possa, anche in via solo ipotetica o potenziale, confliggere con gli interessi dell’amministrazione e, quindi, con le funzioni assegnate sia al singolo dipendente che alla struttura di appartenenza;
- la compatibilità del nuovo impegno con i carichi di lavoro del dipendente e della struttura di appartenenza (l’incarico dovrà comunque non solo essere svolto fuori dall’orario di lavoro, ma pure compatibilmente con le esigenze di servizio), nonché con le mansioni e posizioni di responsabilità attribuite al dipendente medesimo, interpellando eventualmente a tal fine il responsabile dell’ufficio di appartenenza il quale dovrà esprimere il proprio parere o assenso circa la concessione dell’autorizzazione richiesta;
- l’occasionalità o saltuarietà ovvero non prevalenza della prestazione sull’impegno derivante dall’orario di lavoro;
- la materiale compatibilità dello specifico incarico con il rapporto di impiego, tenuto conto del fatto che taluni incarichi retribuiti sono caratterizzati da una particolare intensità di impegno;
- specificità attinenti alla posizione del dipendente richiedente l’autorizzazione medesima (incarichi già autorizzati in precedenza, assenza di procedimenti disciplinari a suo carico o note di demerito in relazione all’insufficiente livello di rendimento);
- corrispondenza fra il livello di professionalità posseduto dal dipendente e la natura dell’incarico esterno a lui affidato.
Il procedimento autorizzatorio, che si fonda sulla verifica degli aspetti sopra elencati, deve concludersi, entro 30 giorni dalla comunicazione del dipendente interessato, con l’adozione di un provvedimento motivato di autorizzazione ovvero di diniego. Trascorsi i predetti 30 giorni, senza che il dirigente scolastico emetta alcun provvedimento, l’autorizzazione si intende concessa, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 10, del d.lgs. 165/2001.
Nella nota dell’USR Sicilia summenzionata, infine, si evidenzia quanto segue:
L’esercizio di attività ulteriori, seppur compatibili, in difetto della prescritta autorizzazione integra violazione di legge con conseguente decadenza all’impego e risoluzione del contratto di lavoro.
Comunicazione docenti part-time
I docenti in regime di part-time, con prestazione lavorativa non superiore al 50%, sono esclusi dal regime delle incompatibilità (come sopra accennato), tuttavia sono tenuti a comunicare al dirigente scolastico (come da CCNL 2016/18) l’attività intrapresa.
Una volta ricevuta la comunicazione, il dirigente (come prevede anche la legge 662/1996):
- verifica che l’attività intrapresa non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, pregiudicando l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite allo stesso;
- verifica che l’interessato abbia tempestivamente comunicato all’Amministrazione di appartenenza il tipo di attività privata che intende svolgere (il che agevola il controllo in merito al conflitto di interessi).
- (anche in caso di inottemperanza alle suddette prescrizioni), qualora ravvisi la sussistenza di un conflitto di interessi tra l’attività svolta dal dipendente (anche se in part time) e le funzioni istituzionali dello stesso, diffida il lavoratore dal cessare, entro 15 giorni, l’attività ulteriore a pena di decadenza dall’impiego pubblico.
Analogamente a quanto detto sopra, qualora la comunicazione del lavoratore abbia ad oggetto la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale (al fine di svolgere un’ulteriore attività), la stessa (richiesta) può essere accolta solo se dalla verifica del dirigente scolastica risulti che l’attività in esame sia compatibile con quella istituzionale.
da orizzontescuola