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MINISTERO ISTRUZIONE. Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023

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ROMA. Dal Ministero dell’Istruzione è stato comunicato oggi, venerdì 19 agosto, che è stata inviata alle istituzioni scolastiche una precisa ed esaustiva nota che ha come Oggetto: Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023.
In questa nota si legge una serie di notizie utili, assieme ad istruzioni e indicazioni varie, così come di seguito riportato:

Percorsi abilitanti 30 CFU
Attivato il II ciclo dei corsi 30 CFU

Pervengono richieste di aggiornamento in relazione alle azioni da intraprendere per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, in avvio dell’a.s. 2022/2023.
A riguardo, nell’ambito della consueta azione di supporto e accompagnamento delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione nella programmazione e gestione delle attività didattiche e formative, fermo il rinvio all’approfondimento diretto dei documenti di seguito citati, con la presente si riferisce, da un lato, in merito alle Indicazioni recentemente emanate dall’Istituto Superiore di Sanità e, dall’altro, in merito al quadro normativo attualmente vigente in materia.

1. INDICAZIONI STRATEGICHE PER I E II CICLO DI ISTRUZIONE, IEFP E CPIA
L’Istituto Superiore di Sanità (ISS), aggiornate al 5 agosto 2022, ha diffuso “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)”.
Sulla scorta del quadro sanitario attuale e con l’obiettivo di mitigare e contenere la circolazione virale a scuola, il documento fornisce elementi concernenti le misure standard di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico e possibili ulteriori interventi da attivare al bisogno e modulare in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico. Il motto adottato, sinteticamente esplicativo, è prepararsi ed essere pronti”.

Master per il completamento delle classi di concorso
Master per il completamento delle classi di concorso

Le Indicazioni sono rivolte alle istituzioni scolastiche del I e del II ciclo di istruzione, ivi comprese le scuole paritarie e quelle non paritarie, i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), i centri provinciali per l’istruzione degli adulti.
Obiettivi prioritari, in relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili, sono la continuità scolastica in presenza e il minimo impatto possibile delle misure di mitigazione, sulle attività didattiche ed educative.

In estrema sintesi e senza pretesa di completezza, misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica sono:
 Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;
 Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);
 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;
 Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021” ;
 Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti;
 Ricambi d’aria frequenti.

Il documento individua possibili ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove occorra, su disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico, quali:
• Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);
• Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;
• Aumento frequenza sanificazione periodica;
• Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. ;
• Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica);
• Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione;
• Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione;
• Consumo delle merende al banco.
Le Indicazioni di cui trattasi, di cui si raccomanda puntuale lettura, sono reperibili on line (https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842).

Università
Università

2. INDICAZIONI STRATEGICHE PER I SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
L’Istituto Superiore di Sanità ha inoltre diffuso le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023, aggiornate all’11 agosto 2022.
In relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili, anche per i servizi educativi per l’infanzia e per le scuole dell’infanzia trovano conferma la necessità di garantire la continuità scolastica in presenza e quella di prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche.
Le Indicazioni richiamano le peculiarità didattiche ed educative di questi percorsi educativi e scolastici che non rendono possibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione, sia di tipo non farmacologico (es. distanziamento fisico e utilizzo delle mascherine), che farmacologico (la vaccinazione anti COVID-19 è autorizzata per i bambini a partire dai 5 anni di età). Fatta eccezione per le
richiamate misure, non applicabili, trovano conferma le misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica valide per tutti i gradi di istruzione.
In ipotesi di recrudescenza della circolazione virale della SARS-CoV-2, da attivare, ove occorra, su disposizione delle autorità sanitarie, saranno possibili ulteriori misure di prevenzione, quali:
• Attività educative da svolgersi – compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative – prevedendo gruppi stabili di bambini;
• Divieto di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa, evitando l’uso promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi;
• Accoglienza e ricongiungimento, ove possibile, organizzati all’esterno e, qualora si svolgano in ambiente chiuso, provvedendo alla pulizia approfondita e all’aerazione frequente e adeguata dello spazio. Accesso alla struttura con accompagnamento da parte di un solo adulto;
• Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche, limitando il più possibile la promiscuità tra bambini di gruppi diversi.
• Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini.
Le Indicazioni di cui trattasi, di cui si raccomanda puntuale lettura, sono reperibili on line (https://www.iss.it/documents/20126/0/infanzia+indicazioni+A.S.+2022+-+2023_20220811b+%281%29.pdf/71ebd1ca-381e-f038-8ab4-e312764bc74b?t=1660311969294)

3. AERAZIONE E QUALITÀ DELL’ARIA NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2022 sono state emanate leLinee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici”.
Le Linee guida, allegate al predetto Decreto, enucleano la “complessità dei problemi” correlati agli impatti sulla salute di inquinanti dell’aria e agenti microbiologici aerodispersi, considerato che per una buona qualità dell’aria negli ambienti scolastici rilevano una pluralità di elementi: le fonti degli inquinanti chimici e dei patogeni, sia interne che esterne; le modalità di gestione delle attività; il numero di occupanti; la natura e configurazione degli spazi; le misure di prevenzione in atto; ecc.

Allo scopo di migliorare la qualità dell’aria negli ambienti scolastici, le Linee guida indicano anzitutto la necessità di attuare le ordinarie regole di buon comportamento, quali, ad esempio, la ventilazione delle aule attraverso l’apertura delle finestre. Sono poi da considerare – e se possibile evitare – fonti esterne di inquinanti in prossimità delle aule (es. parcheggi di mezzi a motore in prossimità delle finestre). Il rispetto del divieto di fumo in tutta la scuola. L’assenza di arredi e materiali inquinanti. L’igiene e trattamento di pavimenti e superfici, ecc.
In buona sostanza, le Linee guida raccomandano che “l’utilizzo di dispositivi aggiuntivi di sanificazione, purificazione e ventilazione sia preso in considerazione solo una volta che le misure sopra indicate in modo esemplificativo siano state identificate e intraprese, e ciononostante, sia dimostrato che la qualità dell’aria non sia adeguata”.
Il documento indica poi la necessità di considerare possibili controindicazioni nell’uso di dispositivi aggiuntivi, quali rumori, rischi per la sicurezza, costi di acquisto e di esercizio, eventuali emissioni e consumi energetici. Si sottolinea infatti che “l’utilizzo di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell’aria provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell’aria e sulle superfici negli ambienti indoor per il contrasto alla pandemia deve essere finalizzato a integrare, e non sostituire, le principali misure anti-contagio e non può prescindere da o escludere la valutazione delle condizioni microclimatiche e della qualità dell’aria indoor e outdoor”.

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Richiamata la necessità di monitorare la qualità dell’aria negli ambienti scolastici, le Linee guida chiariscono le diverse competenze in gioco: “Il dirigente scolastico richiede alle Autorità competenti (Dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARPA) di effettuare le attività preliminari di monitoraggio della qualità dell’aria e di individuare le soluzioni più efficaci da adottare …”.
Sulla base degli esiti della predetta attività, il Dirigente scolastico richiede all’ente proprietario dell’edificio di attivarsi per porre in essere gli interventi necessari, proposti da ASL e ARPA, secondo quanto previsto dalla normativa.

Le Linee guida di cui trattasi, di cui si raccomanda puntuale lettura, sono reperibili on line (GU Serie Generale n.180 del 03-08-2022).

3. Il quadro normativo attuale in relazione alle infezioni da SARS-CoV-2
Il susseguirsi in questi anni di interventi legislativi, miranti ad adeguare le condizioni di svolgimento del servizio scolastico in relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria, può avere determinato incertezze interpretative. Per questo motivo, nel seguito, ci si prefigge di ripercorrere, in maniera semplificata, il quadro legislativo vigente, in relazione agli effetti della cessazione dello stato di emergenza sull’avvio del prossimo anno scolastico.

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3.1 L’avvio degli anni scolastici durante la pandemia
A causa della pandemia da Covid-19, questo Ministero ha successivamente emanato indicazioni per lo svolgimento delle attività scolastiche in sicurezza, correlate al mutevole quadro normativo.
Con decreto ministeriale 26 giugno 2020, n. 39, è stato adottato il “Piano scuola 2020-2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività scolastiche e garantire la continuità del diritto all’istruzione nella fase emergenziale”.
Successivamente, con decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 257, è stato adottato il “Piano scuola 2021-2022 – Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”
Da ultimo, in prossimità della cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, e alla luce di quanto disposto dal decreto-legge n. 24/2022, convertito dalla legge n. 52/2022, in merito al graduale superamento, anche in ambito scolastico, delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, con decreto ministeriale 31 marzo 2022, n. 82, è stato adottato il “ Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza”.
Quale, allo stato, il quadro normativo con cui prende avvio l’anno scolastico 2022/2023?

3.2 Il quadro normativo in relazione all’avvio dell’a.s. 2022/2023
L’evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato la cessazione dello stato di emergenza e, successivamente, il progressivo venir meno della legislazione di contenimento del contagio da Covid-19, anche in ambito scolastico.
In particolare, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, non è stato ulteriormente prorogato ed è, pertanto, cessato in tale data.
In considerazione del superamento dello stato di emergenza, il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, al fine di assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche, ha introdotto una serie di norme di contrasto al Covid-19 che pare opportuno richiamare con riferimento alla loro validità temporale.

3.3 Il quadro normativo attuale concernente le misure di sicurezza
L’art. 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dall’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, ha raccomandato alle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, nonché agli istituti tecnici superiori, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, “il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”.
La medesima disposizione ha prescritto, inoltre, fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022, “l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva”, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.
Ancora, fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022, il citato art. 3, comma 5, ha consentito l’accesso e la permanenza nell’edificio scolastico solo in mancanza di sintomatologia respiratoria e con temperatura corporea inferiore ai 37,5° e in assenza di positività accertata all’infezione da Covid-19.

3.4 Il quadro normativo attuale concernente la gestione dei casi di positività
Il citato decreto-legge n. 24/2022, in modifica dell’articolo 3, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, è intervenuto in ordine alla gestione dei casi di positività alla SARS-CoV-2, prevedendo che a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla fine dell’anno scolastico 2021-2022, nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie, nonché nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti:
la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
– al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza;
– nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, docenti, educatori e bambini di età superiore ai sei anni utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;
– negli altri ordini di scuola, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per docenti e alunni di età superiore ai sei anni è prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto con un soggetto positivo. Anche in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico auto-somministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;
– in ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l’ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni.

3.5 Il quadro normativo attuale concernente l’obbligo vaccinale del personale scolastico
L’art. 4-ter.1, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, introdotto dall’art. 8, del decreto-legge n. 24/2022, aveva confermato fino al 15 giugno 2022 l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico.
Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo, l’art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24, del 24 marzo 2022, dettava, fino al medesimo termine del 15 giugno 2022, una disciplina particolareggiata per lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale docente ed educativo, prevedendo la vaccinazione quale “requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati” e imponendo “al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”.

3.6 La programmazione delle attività per l’anno scolastico 2022/2023
Dalla ricostruzione fin qui effettuata si evince che le richiamate disposizioni emergenziali, alla data in cui si scrive in vigore in ambito scolastico, esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriore specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023.
Conseguentemente, al momento in cui si scrive, non sono rinvenibili i presupposti normativi per una rinnovata pianificazione da parte di questo Ministero destinata all’introduzione di misure di contrasto al COVID-19 e, pertanto, il citato Piano per la prosecuzione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non verrà rinnovato per l’anno scolastico 2022/2023.
Preminente rilievo, pertanto, vengono ad assumere le Indicazioni strategiche dell’Istituto superiore di sanità, sopra richiamate, che consentono di “prepararsi ed essere pronti” per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.
Si evidenzia, infine, che l’art. 3 del citato decreto-legge n. 24/2022 ha previsto che, fino al 31 dicembre 2022, il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali. Pertanto, nel caso in cui siano adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, questo Ministero provvederà a darne notizia e a fornire alle istituzioni scolastiche le opportune indicazioni operative e il supporto eventualmente necessario.

Documenti Allegati
  • La nota inviata alle istituzioni scolastiche  
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