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Supplenze: Legge 68/99 (riserva di posti) e Legge 104/92 (scelta prioritaria della sede), come funzionano [Chiarimenti]

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diplomaL’O.M. 60/2021 e la Circolare Supplenze 2021/2022 prevedono:

 

  • Il diritto alla riserva di posti di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, in occasione del conferimento dei contratti di supplenza al 31 agosto e al 30 giugno conferite da GAE e GPS.
  • Il diritto alla scelta prioritaria della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7 della legge 104/92. Anche in questo caso il diritto alla scelta prioritaria opera per le supplenze al 31 agosto e 30 giugno conferite da GAE e GPS.

DUE DIRITTI DIVERSI
In questo articolo ci proponiamo di fare chiarezza in merito ai suddetti due diritti regolati da norme differente. Talvolta possono anche coesistere.

DIRITTO ALLA SCELTA PRIORITARIA DELLA SEDE
I candidati con disabilità personale (art. 21 e art. 33 comma 6 della Legge 104/1992) o che assistono persone con disabilità grave (art. 33 comma 5 e 7 della Legge 104/1992) hanno diritto alla scelta prioritaria della sede. Tale diritto opera esclusivamente se il candidato che presenta tale diritto rientra nelle posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati per le nomine.

 

Esempio: sono disponibili 30 posti per le assunzioni da ADSS. Se la persona interessata si trova in posizione 30, allora sceglierà per prima rispetto agli altri 29 anche se il suo punteggio è inferiore; se, invece, la persona si trova al 31° posto, non avrà alcuna precedenza (e non verrà nemmeno assunta), semplicemente perché non rientra nel contingente dei nominati.

Di fatto quindi significa che i beneficiari della Legge 104/1992 non possono scavalcare nella possibilità di assunzione, ma solo nella scelta prioritaria della sede.
Tra l’altro, come precisa la stessa circolare supplenze, la priorità nella scelta spetta solo sui posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica (30 giugno o 31 agosto). In pratica la priorità nella scelta della sede non può essere utilizzata per avere posti di maggiore durata giuridica e maggiore consistenza economica.

Coloro che beneficiano della precedenza per assistenza a parente\affine in situazione di gravità, sono tenuti prioritariamente a scegliere la sede di servizio nel comune di residenza della persona da assistere, ovvero, in assenza del posto, in comune limitrofo, secondo le tabelle di viciniorità.

Coloro che beneficiano della precedenza per disabilità personale potranno invece scegliere su tutto il territorio della provincia.

 

LEGGE 68/1999 E TITOLO DI RISERVA
Cosa diversa è la Legge 68/1999. L’art. 3 di tale legge prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle “categorie protette”. La legge distingue i lavoratori appartenenti alle categorie protette in “disabili” e “altre categorie” a cui spettano rispettivamente il 7% e l’1% dei posti. Il caso più diffuso è quello degli invalidi civili con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 46% con contestuale iscrizione nelle liste di collocamento mirato.

Le persone che beneficiano di tale legge hanno quindi diritto a una riserva dei posti (7% e 1% a seconda delle categorie), per cui, se a livello provinciale queste aliquote non sono ancora sature, ai riservisti spetta l’assunzione a prescindere dalla loro posizione in graduatoria e ciò fino al 50% delle assunzioni. Si può in questo caso verificare la circostanza che, nella possibilità di assunzione, un candidato con punteggio più basso ma titolare della Legge 68/1999, possa “scavalcare” persone con punteggio più alto.

Come si calcolano le riserve?

  1. innanzitutto è necessario verificare in ogni provincia, per ogni classe di concorso e profilo professionale, tramite gli appositi tabulati messi in linea dal sistema informativo, che le aliquote previste per le due categorie (invalidi: 7% riserva N; orfani 1% riserva M) non siano sature (ossia che ci siano effettivamente riservisti da assumere). Occorre calcolare il numero degli occupati, applicare le suddette aliquote e da tale numero vanno detratti i posti eventualmente già ricoperti dal personale beneficiario delle norme sulle assunzioni obbligatorie.
  2. Il numero dei posti da riservare alle due categorie di beneficiari è prioritariamente finalizzato all’attribuzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50% dei posti complessivamente autorizzati a tal fine, va ulteriormente distribuito in ragione del 50%, tra il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento e tra quello incluso nelle graduatorie del concorso per titoli ed esami. Si dovrà quindi procedere al calcolo dei posti da destinare ai riservisti tenendo presente che a tale personale va attribuito fino ad un massimo del 50% dei posti destinati alle nomine in ruolo (fino a saturazione delle aliquote suddette)Qualora l’aliquota sia satura, ovviamente non verranno effettuate assunzioni a norma della legge n. 68/98.
    Detto 50% va ulteriormente distribuito a metà tra gli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari e nelle graduatorie ad esaurimento.
  3. Nel caso in cui il numero dei posti autorizzati per le assunzioni in ruolo non consenta l’assolvimento integrale della quota di riserva, le ulteriori assunzioni da effettuarsi nei riguardi delle categorie di beneficiari della legge in questione saranno effettuate con rapporti di lavoro a tempo determinato tramite lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie provinciali per le supplenze.

    In presenza di un solo posto non si procede alla nomina del riservista. In caso di posti dispari, l’unità eccedente va attribuita agli aspiranti non riservisti. Qualora non siano più presenti riservisti di una categoria, i posti vanno attribuiti all’altra categoria rispettando in ogni caso la percentuale attribuita ai riservisti.

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