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MINISTERO UNIVERSITA’ RICERCA. Doppia laurea: iscrizione a due (2) corsi anche per il sistema AFAM. A partire dall’anno accademico 2022/2023

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ROMA. Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha comunicato oggi, giovedì 4 agosto, che è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 933 del 2 agosto 2022 che consente, a decorrere dell’anno accademico 2022-2023, di iscriversi contemporaneamente a due (2) diversi corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master presso le Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM).

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Il decreto ha previsto che gli studenti possono iscriversi contemporaneamente:

  • due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master se si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative;
  • un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, o a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o master e a un corso di specializzazione;
  • un corso di studio universitario e a un corso di studio presso le istituzioni dell’AFAM.

In linea con quanto previsto anche dal decreto n. 930 del 29 luglio 2022 che ha disciplinato le modalità per facilitare la contemporanea iscrizione degli studenti a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master presso più università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale, anche per le istituzioni dell’AFAM sono state previste modalità per agevolare l’iscrizione contemporanea per gli studenti, come la possibilità di attivare, limitatamente agli insegnamenti a carattere teorico e alla parte teorica degli insegnamenti teorico-pratici, la didattica a distanza. Inoltre, se possibile e compatibile con le attività formative, è possibile prevedere modalità organizzative coerenti con una frequenza part-time degli studenti.
Il decreto, inoltre, disciplina gli aspetti legati al diritto allo studio, stabilendo, tra le altre cose, che l’esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale si applica a entrambe le iscrizioni.

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