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Spezzoni pari o inferiori a sei ore settimanali: il DS li attribuisce al personale in servizio nella scuola

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diplomaNella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.

Tale norma, ribadita anche dalla Circolare Supplenze 2022\2023, prevede esclusivamente nella scuola secondaria la possibilità da parte del Dirigente Scolastico di attribuire spezzoni pari o inferiori a 6 ore settimanali, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo (18 ore), fino a un massimo complessivo di 24 ore settimanali.

Gli spezzoni devono essere attribuiti, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima nel seguente ordine:

 

  1. personale contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario.
  2. personale a tempo indeterminato con contratto ad orario completo fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
  3. personale a tempo determinato con contratto ad orario completo fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.

Tali spezzoni, non accorpati in cattedre dell’organico di fatto e quindi non utilizzate per le operazioni di assegnazioni provvisorie e supplenze, non rientrano tra le disponibilità provinciali e rimangono nella competenza dell’istituzione scolastica.

L’OM. 112/2022 richiede, affinché gli spezzoni possano essere attribuiti al personale in servizio nella scuola, che questi siano  forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi. Non è quindi più possibile attribuirli a personale sprovvisto di abilitazione all’insegnamento, possibilità invece prevista dalla precedente ordinanza 60/2020 che consentiva di attribuire tali spezzoni, in subordine al personale abilitato, anche al personale in possesso del solo titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina.

UTILIZZO OTTIMALE DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA
L’attribuzione di tali spezzoni opera in subordine rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 2 O.M. 112/2022 il quale prevede che:

 

Ai fini di un utilizzo ottimale dell’organico dell’autonomia, i posti di insegnamento a qualsiasi titolo disponibili all’esito delle operazioni di immissione in ruolo sono coperti prioritariamente, con particolare riferimento alle ore di insegnamento curricolari stabilite dagli ordinamenti didattici vigenti, con i docenti dell’organico dell’autonomia di cui all’articolo 1, comma 5, della Legge 107/2015, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno.

Il dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 1, comma 79, della Legge 107/2015, può altresì utilizzare i docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché in possesso dei titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina ovvero di percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire, nel caso di assenza di aspiranti in possesso del predetto titolo di abilitazione nelle GPS ovvero nelle correlate graduatorie di istituto”.

Circolare Supplenze
O.M. 112/2022

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