Iscrizione contemporanea a due diversi corsi di laurea, il Ministero dell’Università e della Ricerca, in data 29 luglio 2022, ha pubblicato il Decreto attuativo N. 930, attraverso il quale si dà il via alla possibilità agli studenti di potersi iscrivere contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale, anche presso più Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale, purché i corsi di studio appartengano a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, conseguendo due titoli di studio distinti.
Iscrizione contemporanea a due diversi corsi di laurea, Decreto attuativo N. 930 del 29 luglio
A decorrere dall’anno accademico 2022/2023 – si legge all’articolo 1 del Decreto – le Università disciplinano nei propri regolamenti didattici di Ateneo disposizioni generali per facilitare la contemporanea iscrizione degli studenti, rinviando ove necessario per la disciplina di dettaglio ai regolamenti didattici dei corsi di studio in relazione alle particolarità dei singoli corsi di studio in termini di obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi e metodologie didattiche.
Al fine di favorire l’interdisciplinarità della formazione – indica l’articolo 2 del Decreto del Ministero – l’iscrizione a due corsi di laurea o di laurea magistrale, appartenenti a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, è consentita qualora i due corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative.
È consentita anche l’iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica. Per la contemporanea iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca e ad un corso di specializzazione medica, si applica l’articolo 7 del d.m. 226/2021, ai sensi del quale la frequenza contestuale di corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche è disciplinata dai regolamenti di autonomia delle singole Università nel rispetto delle specifiche condizioni ivi previste. È consentita anche l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione non medica.
Non è consentita, invece, l’iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, ovvero allo stesso corso di master, anche presso due diverse Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale.
Nel caso di iscrizione a due corsi a numero programmato locale, lo studente deve essere collocato in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi. Nel caso di iscrizione ai corsi di studio internazionali che portino al conseguimento di titoli doppi, multipli o congiunti con Atenei esteri, e titoli congiunti rilasciati nel caso di corsi di studio interateneo nazionali, si applica esclusivamente la normativa vigente in materia.
Le Università provvedono a dare adeguata comunicazione sul proprio sito istituzionale della possibilità della doppia iscrizione contemporanea. Nel caso di iscrizione ai corsi ordinari di due Scuole od Istituti superiori ad ordinamento speciale, la convenzione tra le Istituzioni disciplina gli obblighi formativi interni e di vita collegiale dell’allievo, evitando duplicazioni e, al contempo, assicurando la qualità e la realizzazione degli obiettivi dei percorsi formativi delle singole Istituzioni, tenendo conto della specificità degli stessi.
Per tutte le altre disposizioni, è possibile consultare qui sotto il testo integrale del Decreto.