É stato emanato il Decreto Ministeriale n. 930 del 29-07-2022 che detta Disposizioni generali per la contemporanea iscrizione degli studenti
A decorrere dall’a.a. 2022/2023, le Università disciplinano nei propri regolamenti didattici di Ateneo disposizioni generali per facilitare la contemporanea iscrizione degli studenti, rinviando ove necessario per la disciplina di dettaglio ai regolamenti didattici dei corsi di studio in relazione alle particolarità dei singoli corsi di studio in termini di obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi e metodologie didattiche.
Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale, anche presso più Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale, purché i corsi di studio appartengano a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, conseguendo due titoli di studio distinti. Al fine di favorire l’interdisciplinarità della formazione, l’iscrizione a due corsi di laurea o di laurea magistrale, appartenenti a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, è consentita qualora i due corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative.
È altresì consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica.
È altresì consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione non medica.
Non è consentita l’iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, ovvero allo stesso corso di master, anche presso due diverse Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale.
L’iscrizione contemporanea è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere.
ISCRIZIONE CONTEMPORANEA NEI CORSI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA A FREQUENZA OBBLIGATORIA
Qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio.
MODALITÀ DI AGEVOLAZIONE DELLA FREQUENZA CONTEMPORANEA
Nell’ambito dei servizi integrativi per la didattica riservata a particolari categorie di studenti, gli Atenei possono attivare, ove compatibile con la natura e gli obiettivi di ciascuna attività formativa ad eccezione delle attività pratiche e di laboratorio, servizi aggiuntivi, inclusa la modalità telematica entro i limiti consentiti dalla normativa vigente e ferma restando la valutazione sotto il profilo della organizzazione e della sostenibilità di tali servizi da parte delle strutture didattiche.
Gli esami di profitto sono comunque svolti in presenza.
Al fine di favorire la contemporanea iscrizione a due corsi di studio distinti, di cui uno con frequenza obbligatoria, ove possibile e ove compatibile con il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio, le strutture didattiche competenti possono prevedere modalità organizzative della didattica coerenti con una frequenza part-time degli studenti. In tal caso, la durata del corso di studio nel quale viene concessa la frequenza part-time può essere incrementata sulla base di disposizioni riportate nel regolamento didattico dell’Ateneo. In ogni caso, devono essere rispettati i limiti minimi di frequenza obbligatoria disciplinati dai singoli regolamenti didattici dei corsi di studio, nonché gli obblighi relativi alla propedeuticità degli insegnamenti, anche in ottemperanza degli obblighi di frequenza previsti dalla normativa europea.
RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
I regolamenti didattici dei corsi di studio, sulla base di quanto disposto dai regolamenti didattici di Ateneo, disciplinano i criteri e le modalità con le quali procedere, su istanza dello studente, al riconoscimento di attività formative svolte in uno dei corsi di studio cui lo studente risulta contemporaneamente iscritto Nel caso di attività formative mutuate in due corsi di studio diversi, il riconoscimento è concesso automaticamente, anche in deroga agli eventuali limiti quantitativi annuali previsti nei regolamenti didattici, agli studenti da parte delle strutture didattiche competenti.
Nel caso di riconoscimento parziale delle attività formative sostenute in un corso di studio, la struttura didattica competente dell’altro corso di studio può promuovere l’organizzazione e facilitare la fruizione da parte dello studente di attività formative integrative al fine del pieno riconoscimento dell’attività formativa svolta. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
MECCANISMI DI CONTROLLO E VERIFICA
Sino alla definizione di un sistema di monitoraggio delle iscrizioni per la verifica dei presupposti e dei requisiti della doppia iscrizione, realizzato anche attraverso l’implementazione dell’Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore di cui all’art. 62-quinquies del CAD, gli Atenei richiedono annualmente allo studente che intenda iscriversi ad un secondo corso di studio una autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per verificare la possibilità ed i requisiti per la doppia iscrizione. All’atto dell’iscrizione lo studente dichiara la volontà di iscriversi anche ad un diverso corso universitario, autocertificando il possesso dei requisiti necessari. Tale dichiarazione dovrà essere presentata presso entrambe le istituzioni. La medesima dichiarazione dovrà essere presentata anche nel caso in cui ci sia un passaggio di corso all’interno dello stesso Ateneo oppure un trasferimento di corso tra Atenei diversi.
Gli Atenei inseriscono tali informazioni nel fascicolo elettronico di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Le modalità di raccordo della raccolta delle informazioni con il curriculum dello studente di cui, sono definite con apposita convenzione da stipulare tra le competenti Direzioni generali del Ministero dell’università e della ricerca e il Ministero dell’istruzione.
DIRITTO ALLO STUDIO
Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio. Lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio, la seconda iscrizione. Ai fine della maggiorazione dell’importo della borsa prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320, lo studente deve mantenere per entrambi i corsi di studio ai quali è iscritto i requisiti di merito previsti dal predetto decreto.
Resta fermo l’esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti, come autocertificati dallo studente nei casi in cui i corsi di studio non appartengono all’offerta formativa del medesimo ateneo.
La contemporanea iscrizione di uno studente a due corsi dello stesso Ateneo o di Atenei diversi sarà conteggiata con pesi definiti nei provvedimenti attuativi del riparto del fondo di finanziamento ordinario delle università statali e del contributo alle università non statali di cui alla legge n. 243 del 1991.
da obiettivoscuola