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MINISTERO UNIVERSITA’ RICERCA. Lauree abilitanti: ecco i decreti per Farmacia, Veterinaria, Odontoiatria e Psicologia. Durante i percorsi di studio si svolgeranno i tirocini pratico-valutativi. L’esame finale abiliterà alla professione e comprenderà lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze acquisite

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ROMA. Sono stati pubblicati i decreti del ministro dell’università e della ricerca, Maria Cristina Messa, adottati di concerto con il ministro della Salute, Roberto Speranza, che adeguano la disciplina delle lauree magistrali a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale, Medicina veterinaria, Odontoiatria e protesi dentaria e in Psicologia a quanto previsto dalla legge 8 novembre 2021, n. 163, “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”. La notizia è stata comunicata dal MUR il 27 luglio, specificando che la norma, infatti, ha previsto che l’esame finale per il conseguimento di queste lauree abiliti, rispettivamente, all’esercizio della professione di farmacista, di medico veterinario, di odontoiatra e di psicologo.
Nei decreti sono, quindi, contenute le disposizioni affinché l’esame finale comprenda lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio per accertare il livello di preparazione tecnica.
Per tutte e quattro le lauree è previsto, all’interno dei corsi di studio, un tirocinio pratico-valutativo a carattere professionalizzante (corrispondente a 30 crediti formativi per le lauree a ciclo unico; per psicologia sono previsti 10 crediti da acquisire durante la triennale e 20 nella magistrale) che consenta agli studenti di acquisire le competenze necessarie per lo svolgimento delle diverse professioni. Terminato il tirocinio – oltre che tutti gli esami – gli studenti dovranno sostenere l’esame finale che comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa, per la quale sono previste delle commissioni giudicatrici, che precede la discussione della tesi di laurea alla quale si può accedere solo con un giudizio di idoneità da parte della commissione.
Nei decreti ministeriali sono indicati anche i contenuti minimi ineludibili che deve comprendere il tirocinio pratico-valutativo.
La nuova disciplina potrà entrare in vigore a partire dall’anno accademico 2023/2024. È, infatti, previsto che l’adeguamento da parte delle università dei regolamenti didattici si applichi a decorrere dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali (presumibilmente nel 2022/2023) che dovranno ottenere una valutazione positiva dell’accreditamento.
Inoltre, coloro che, quando entrerà in vigore la nuova disciplina, saranno iscritti ai corsi di laurea secondo l’ordinamento didattico precedente non abilitante potranno optare per il passaggio al nuovo percorso abilitante.

Master per il completamento delle classi di concorso
Master per il completamento delle classi di concorso

LAUREA abilitante alla professione di FARMACISTA
Nel dettaglio, tirocinio ed esame finale per la laurea abilitante alla professione di farmacista sono stati disciplinati con il decreto n. 651 del 5 luglio 2022.
Il tirocinio pratico-valutativo, che può essere svolto anche all’estero all’interno di programmi di mobilità internazionale, comprende un periodo di sei mesi, anche non continuativi, da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico e/o una farmacia ospedaliera o presso i servizi farmaceutici territoriali posti sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico.
L’attività di tirocinio deve essere svolta per non più di 40 ore a settimana, per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 presso una farmacia aperta al pubblico.
Nel corso del tirocinio ogni studente avrà un “tutor accademico” e un “tutor professionale”, un farmacista iscritto all’albo con almeno due anni di attività professionale che dovrà seguire e assistere direttamente il tirocinante durante la pratica professionale.

LAUREA abilitante alla professione di MEDICO VETERINARIO
Nel dettaglio, tirocinio ed esame finale per la laurea abilitante alla professione di medico veterinario sono stati disciplinati con il decreto n. 652 del 5 luglio 2022.
Il tirocinio è finalizzato all’acquisizione di competenze e abilità professionalizzanti nelle diverse filiere in cui si esplica la professione medico veterinaria, in conformità con le “competenze del primo giorno” stabilite dalla European Association of Establishments for Veterinary Education e con la normativa europea.
Ognuno dei 30 crediti formativi del tirocinio è pari a 25 ore di attività: almeno 18 devono essere riservate ad attività pratiche, mentre le restanti sono di autoapprendimento.
Ogni studente agisce in prima persona sotto la supervisione del tutor, sia in ambiente accademico sia nei luoghi dove si esercita la professione.
Quest’ultima parte di tirocinio può essere svolto sia in Italia sia all’estero, presso enti o istituti di ricerca, laboratori, aziende private o amministrazioni pubbliche, strutture e servizi veterinari del Servizio sanitario nazionale.
La prova pratica valutativa è strutturata in tre parti, una per ciascuna filiera professionalizzante: clinica degli animali da compagnia, cavallo ed animali esotici; sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare; produzioni animali e medicina degli animali da reddito.

Percorsi abilitanti 30 CFU
Attivato il II ciclo dei corsi 30 CFU

LAUREA abilitante alla professione di ODONTOIATRA
Nel dettaglio, tirocinio ed esame finale per la laurea abilitante alla professione di odontoiatra sono stati disciplinati con il decreto n. 653 del 5 luglio 2022.
I 30 crediti formativi universitari possono essere acquisiti solo con attività svolte come primo operatore, sotto il controllo diretto di un docente-tutore, presso strutture universitarie o del Servizio sanitario nazionale.
A ogni credito formativo corrispondono 25 ore; di queste, almeno 20 devono essere di attività formative professionalizzanti come primo operatore, mentre le eventuali restanti 5 ore possono essere dedicate allo studio individuale o ad altre attività formative professionalizzanti.
crediti del tirocinio sono acquisiti al sesto anno di corso, con la possibilità di anticiparne il 30% del totale al quinto anno.
La prova pratica valutativa, invece, prevede la discussione da parte dello studente di tre casi clinici, trattati come primo operatore durante il tirocinio.

LAUREA abilitante alla professione di PSICOLOGO
Nel dettaglio, tirocinio ed esame finale per la laurea abilitante alla professione di psicologo sono stati disciplinati con il decreto n. 654 del 5 luglio 2022.
A ognuno dei 20 crediti formativi universitari riservati al tirocinio corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento.
Le attività di tirocinio sono svolte in contesti operativi, per un numero minimo di 14 crediti, presso qualificati enti esterni convenzionati con le università. Parte di queste attività è svolta presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale.
Con altri quattro decreti del ministro dell’Università e della Ricerca, adottati sempre di concerto con il ministro della Salute (i DM n. 568n. 570n. 567 e n. 569 tutti del 20 giugno 2022), sono state definite le modalità semplificate per svolgere l’esame di Stato per coloro che hanno, a oggi, conseguito il diploma di laurea o che lo conseguiranno seguendo il percorso formativo precedente all’entrata in vigore della nuova disciplina.

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