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FLC CGIL. Scuola, immissioni in ruolo Docenti 2022/2023: autorizzati 94.130

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ROMA. La Flc Cgil ha comunicato e scrive che “il Ministero dell’Istruzione ci ha dato l’informativa sulle istruzioni operative delle immissioni in ruolo 2022/2023 e sul contingente.
I posti autorizzati per le assunzioni sono 94.130, e questi posti comprendono quelli che andranno alle GAE, ai concorsi, alla call veloce e alle assunzioni da GPS 1 fascia”.

Percorsi abilitanti 30 CFU
Attivato il II ciclo dei corsi 30 CFU

Quanto diffuso il 14 luglio 2022 dalla Flc Cgil è corredato da altre precisazioni che questo sindacato nazionale rende noto, così come segue:

Assunzioni della scuola primaria e dell’infanzia

I posti disponibili per le immissioni in ruolo saranno suddivisi al 50% tra GAE e GM dei concorsi. Tra i concorsi la normativa vigente prevede questa ripartizione:

Corsi di Perfezionamento
Rivolti a docenti che intendono aggiornarsi e arricchire le proprie competenze.
  • 100% dei posti prioritariamente al concorso 2016, solo se vi sono vincitori in graduatoria, perché per gli idonei le graduatorie sono decadute.
  • Quello che resta andrà nella misura del 50% al concorso straordinario 2018 (DD 1546 del 7 novembre 2018) + elenchi aggiuntivi e nella misura del 50% al concorso ordinario 2020 (DD 498 del 21 aprile 2020).
  • Quello che eventualmente dovesse residuare verrà assegnato alla cosiddetta call-veloce (articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126).

Ordine di precedenza gestito dal sistema informatico: il Ministero ha disposto che una volta determinati i posti spettanti al concorso ordinario, il sistema assegnerà agli aspiranti inseriti nella relativa graduatoria fino al 50%, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di ogni provincia. Dopo il sistema assegnerà il restante 50% agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui al DDG 1546/2018.

Attenzione perché l’ordine sarà gestito dal software e non coincide necessariamente coi turni di nomina, che possono vedere anche la partecipazione simultanea di più procedure nello stesso arco temporale.

Assunzioni della scuola secondaria

I posti disponibili per le immissioni in ruolo saranno suddivisi al 50% tra GAE e GM dei concorsi. Tra i concorsi la normativa vigente prevede questa ripartizione:

Prova orale, preparati con noi
Preparazione prova orale concorso docenti TER
  • 100% dei posti prioritariamente al concorso 2016, solo se vi sono vincitori in graduatoria, perché per gli idonei le graduatorie sono decadute.
  • Quello che resta dovrebbe andare nella misura del 60% al concorso straordinario 2018 (DDG 85 del 1 febbraio 2018).
    Il restante 40% sarà suddiviso tra concorso straordinario 2020 (DD n.510 del 23 aprile 2020) e concorso ordinario (DD n.499 del 21 aprile 2020). Ricordiamo che in entrambe le graduatorie sono stati inseriti gli idonei, che stante la capienza di posti potranno accedere alle assunzioni.
  • Quello che eventualmente dovesse residuare verrà assegnato alla cosiddetta call-veloce (articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126).

Ordine di precedenza gestito dal sistema informatico: il Ministero ha disposto che una volta determinati i posti spettanti al concorso ordinario, il sistema assegnerà agli aspiranti inseriti nella relativa graduatoria fino al 50%, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di ogni provincia. Dopo il sistema assegnerà il restante 50% agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui al DD 510/2020.

Attenzione perché l’ordine sarà gestito dal software e non coincide necessariamente coi turni di nomina, che possono vedere anche la partecipazione simultanea di più procedure nello stesso arco temporale.

Discipline STEM: i vincitori del secondo concorso ordinario (DDG 31 gennaio 2022, n. 252) hanno la priorità rispetto agli idonei del primo concorso ordinario STEM.

Master per il completamento delle classi di concorso
Master per il completamento delle classi di concorso

Posti del concorso “straordinario bis” (art. 59, c 9 bis DL 73/2021, sostituito dall’art. 5, c. 3 quinquies, DL 228/2021): se le graduatorie non sono pronte è previsto che siano accantonati e non resi disponibili per le immissioni in ruolo da altre procedure.

Accettazione di nomine successive nel medesimo anno scolastico: è consentito accettare, nel medesimo anno scolastico una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno o posto comune per poi accettar ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato per lo stesso anno scolastico.

La rinuncia: a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato.

Università
Università

Richiesta del part-time: per i neo assunti è possibile farne richiesta contestualmente alla presa di servizio.

Problematiche e richieste della FLC CGIL

Nell’incontro abbiamo sollevato con forza il tema della tutela dei docenti coinvolti nella pubblicazione tardiva delle graduatorie del concorso straordinario 2020 (DD510/2020), come quelle della classe A049, A023 o A059 i cui posti sono stati assegnati allo “straordinario-bis” per calcoli errati degli Uffici territoriali e del Ministero.
Su questo punto non abbiamo ricevuto risposte soddisfacenti e quindi non escludiamo il ricorso al contenzioso se nei prossimi giorni non emergeranno nuove indicazioni, che pure abbiamo chiesto al Ministero.

Ritardi nella pubblicazione delle graduatorie del concorso ordinario: abbiamo messo in evidenza come i tanti quesiti errati e il contenzioso che ne è derivato stanno rallentando la pubblicazione delle graduatorie, con ricadute negative sui docenti coinvolti.

Abilitazione Insegnamento 30-36-60 CFU
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Chiarimenti sulla decadenza da altre graduatorie: abbiamo chiesto al Ministero di inserire delle indicazioni sull’applicazione dell’art. 399 c. 3-bis del DLgs 297/1994, ovvero sulla cancellazione da altre graduatorie dopo il superamento del periodo di prova e formazione. Su questo il Ministero ci ha messo a conoscenza di indicazioni fornite agli Uffici territoriali che prevedono di dare esecuzione alla decadenza da altre graduatorie solo dal 1 settembre dell’a.s. successivo a quello di svolgimento del periodo di prova e formazione effettivamente superato.

Ricordiamo comunque che non è prevista decadenza dalle graduatorie di concorsi ordinari di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo. (Flc Cgil – 14.07.2022)

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