ROMA. La Flc Cgil ha comunicato e scrive che “il Ministero dell’Istruzione ci ha dato l’informativa sulle istruzioni operative delle immissioni in ruolo 2022/2023 e sul contingente.
I posti autorizzati per le assunzioni sono 94.130, e questi posti comprendono quelli che andranno alle GAE, ai concorsi, alla call veloce e alle assunzioni da GPS 1 fascia”.
Quanto diffuso il 14 luglio 2022 dalla Flc Cgil è corredato da altre precisazioni che questo sindacato nazionale rende noto, così come segue:
Assunzioni della scuola primaria e dell’infanzia
I posti disponibili per le immissioni in ruolo saranno suddivisi al 50% tra GAE e GM dei concorsi. Tra i concorsi la normativa vigente prevede questa ripartizione:
- 100% dei posti prioritariamente al concorso 2016, solo se vi sono vincitori in graduatoria, perché per gli idonei le graduatorie sono decadute.
- Quello che resta andrà nella misura del 50% al concorso straordinario 2018 (DD 1546 del 7 novembre 2018) + elenchi aggiuntivi e nella misura del 50% al concorso ordinario 2020 (DD 498 del 21 aprile 2020).
- Quello che eventualmente dovesse residuare verrà assegnato alla cosiddetta call-veloce (articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126).
Ordine di precedenza gestito dal sistema informatico: il Ministero ha disposto che una volta determinati i posti spettanti al concorso ordinario, il sistema assegnerà agli aspiranti inseriti nella relativa graduatoria fino al 50%, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di ogni provincia. Dopo il sistema assegnerà il restante 50% agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui al DDG 1546/2018.
Attenzione perché l’ordine sarà gestito dal software e non coincide necessariamente coi turni di nomina, che possono vedere anche la partecipazione simultanea di più procedure nello stesso arco temporale.
Assunzioni della scuola secondaria
I posti disponibili per le immissioni in ruolo saranno suddivisi al 50% tra GAE e GM dei concorsi. Tra i concorsi la normativa vigente prevede questa ripartizione:
- 100% dei posti prioritariamente al concorso 2016, solo se vi sono vincitori in graduatoria, perché per gli idonei le graduatorie sono decadute.
- Quello che resta dovrebbe andare nella misura del 60% al concorso straordinario 2018 (DDG 85 del 1 febbraio 2018).
Il restante 40% sarà suddiviso tra concorso straordinario 2020 (DD n.510 del 23 aprile 2020) e concorso ordinario (DD n.499 del 21 aprile 2020). Ricordiamo che in entrambe le graduatorie sono stati inseriti gli idonei, che stante la capienza di posti potranno accedere alle assunzioni. - Quello che eventualmente dovesse residuare verrà assegnato alla cosiddetta call-veloce (articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126).
Ordine di precedenza gestito dal sistema informatico: il Ministero ha disposto che una volta determinati i posti spettanti al concorso ordinario, il sistema assegnerà agli aspiranti inseriti nella relativa graduatoria fino al 50%, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di ogni provincia. Dopo il sistema assegnerà il restante 50% agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui al DD 510/2020.
Attenzione perché l’ordine sarà gestito dal software e non coincide necessariamente coi turni di nomina, che possono vedere anche la partecipazione simultanea di più procedure nello stesso arco temporale.
Discipline STEM: i vincitori del secondo concorso ordinario (DDG 31 gennaio 2022, n. 252) hanno la priorità rispetto agli idonei del primo concorso ordinario STEM.
Posti del concorso “straordinario bis” (art. 59, c 9 bis DL 73/2021, sostituito dall’art. 5, c. 3 quinquies, DL 228/2021): se le graduatorie non sono pronte è previsto che siano accantonati e non resi disponibili per le immissioni in ruolo da altre procedure.
Accettazione di nomine successive nel medesimo anno scolastico: è consentito accettare, nel medesimo anno scolastico una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno o posto comune per poi accettar ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato per lo stesso anno scolastico.
La rinuncia: a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato.
Richiesta del part-time: per i neo assunti è possibile farne richiesta contestualmente alla presa di servizio.
Problematiche e richieste della FLC CGIL
Nell’incontro abbiamo sollevato con forza il tema della tutela dei docenti coinvolti nella pubblicazione tardiva delle graduatorie del concorso straordinario 2020 (DD510/2020), come quelle della classe A049, A023 o A059 i cui posti sono stati assegnati allo “straordinario-bis” per calcoli errati degli Uffici territoriali e del Ministero.
Su questo punto non abbiamo ricevuto risposte soddisfacenti e quindi non escludiamo il ricorso al contenzioso se nei prossimi giorni non emergeranno nuove indicazioni, che pure abbiamo chiesto al Ministero.
Ritardi nella pubblicazione delle graduatorie del concorso ordinario: abbiamo messo in evidenza come i tanti quesiti errati e il contenzioso che ne è derivato stanno rallentando la pubblicazione delle graduatorie, con ricadute negative sui docenti coinvolti.
Chiarimenti sulla decadenza da altre graduatorie: abbiamo chiesto al Ministero di inserire delle indicazioni sull’applicazione dell’art. 399 c. 3-bis del DLgs 297/1994, ovvero sulla cancellazione da altre graduatorie dopo il superamento del periodo di prova e formazione. Su questo il Ministero ci ha messo a conoscenza di indicazioni fornite agli Uffici territoriali che prevedono di dare esecuzione alla decadenza da altre graduatorie solo dal 1 settembre dell’a.s. successivo a quello di svolgimento del periodo di prova e formazione effettivamente superato.
Ricordiamo comunque che non è prevista decadenza dalle graduatorie di concorsi ordinari di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo. (Flc Cgil – 14.07.2022)