In queste settimane i vari ambiti territoriali stanno procedendo alla valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento nelle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze), a volte delegando per la valutazione singole scuole in relazione alle specifiche classi di concorso.
Si tratta di una prima fase di controlli a cui seguirà poi quella effettuata dalla prima scuola di servizio.
I vari uffici scolastici stanno provvedendo alla pubblicazione di diversi decreti di esclusione. Vediamo di seguito quali sono i motivi più ricorrenti.
MANCANZA DEL REQUISITO DEL PRECEDENTE INSERIMENTO
Mancanza del requisito del precedente inserimento nelle GPS per la specifica classe di concorso. Infatti, per poter inserirsi nelle GPS è necessario avere alternativamente uno dei seguenti requisiti:
- Possesso dei 24 CFU
- Abilitazione all’insegnamento (anche per altra classe di concorso)
- Precedente inserimento nella specifica classe di concorso nel precedente biennio (2020/2022)
Pertanto laddove il candidato abbia dichiarato di essere precedentemente inserito nella specifica GPS e la dichiarazione non venga riscontrata nel sistema informativo del Ministero, si procede all’esclusione.
Ci siamo occupati di questa questione in questo articolo.
MANCANZA DEI 24 CFU
In alcuni casi si riscontra l’esclusione di candidati, per lo più docenti in possesso di diploma tecnico pratico (ITP), perché non in possesso dei 24 CFU.
Infatti, diversamente dai concorsi e dal corso di specializzazione per le attività di sostegno, per i nuovi inserimenti nelle GPS sono necessari i 24 CFU, anche per i docenti ITP.
MANCANZA DEI REQUISITI DI ACCESSO
Un altro motivo di esclusione comune è la mancanza dei requisiti d’accesso stabiliti per l’accesso alle classi di concorso, definiti dal DPR 19/2016 così come modificati dal DM 259/2017.
L’esempio tipico è costituito dalla mancanza degli esami integrativi che a volte sono richiesti per l’accesso ad alcune classi di concorso oppure il mancato possesso dei titoli congiunti che a volte sono richiesti per l’accesso ad altre classi di concorso.
Verifica qui i requisiti di accesso.
MANCANZA DEI REQUISITI DI ACCESSO GPS II FASCIA SOSTEGNO
Un altro motivo di esclusione, relativo alle GPS sostegno di II fascia, è quello dell’assenza entro l’anno scolastico 2021/2022 delle tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado – (O.M. 112/2022- ART.3 COMMA 10 LETT.B). Infatti, possono iscriversi nelle graduatorie di sostegno di II fascia coloro che abbiano maturato almeno 3 annualità di servizio su sostegno nello specifico grado.
MANCANZA DEI REQUISITI DI ACCESSO GPS I FASCIA SOSTEGNO
In alcuni casi, a dir la verità rari, ci sono candidati esclusi per assenza del titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado – (O.M. 112/2022- ART.3 COMMA 10 LETT.A). Infatti, è possibile iscriversi nelle GPS I fascia sostegno solo se in possesso del relativo titolo di specializzazione sul sostegno.
CLASSI DI CONCORSO AD ESAURIMENTO
Per le classi di concorso a esaurimento l’art. 5 comma 1 dell’O.M. 112/2022 prevede che, per le classi di concorso ad esaurimento, possono fare domanda di inserimento esclusivamente gli aspiranti già presenti nelle GPS per il biennio 2020/21 – 2021/22 e per le stesse classi di concorso.
Non sono dunque consentiti nuovi inserimenti. Si tratta delle seguenti classi di concorso:
a) A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
b) A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;
c) A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con
lingua di insegnamento slovena;
d) A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua
tedesca e con lingua di insegnamento slovena;
e) B-01 Attività pratiche speciali per non vedenti;
f) B-29 Gabinetto fisioterapico;
g) B-30 Addetto all’ufficio tecnico;
h) B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;
i) B-32 Esercitazioni di pratica professionale;
j) B-33 Assistente di Laboratorio
MANCANZA DEL REQUISITO DEL SERVIZIO SPECIFICO PER LA CDC A-55
Alcuni aspiranti sono stati esclusi per aver presentato domanda di inserimento per la classe di concorso A-55 senza possedere il requisito del servizio specifico di almeno 16 giorni presso i percorsi di liceo musicale.
Nel decreto di esclusione si legge che l’art. 4 dell’O.M. 112/22 prevede disposizioni specifiche per le classi di concorso A-53, A-55, A-63 e A-64 stabilendo, in particolare al comma 2, che per l’inserimento nella II fascia della c.d.c. A-55, oltre a quanto indicato ai punti di cui alle lett. a e b, sia necessario anche il requisito del servizio specifico di almeno 16 giorni presso i percorsi di liceo musicale.
Per un approfondimento si veda questo articolo.
DOCENTI INSERITI NELLE GAE E NELLE GPS NELLA STESSA PROVINCIA
A volte l’esclusione riguarda gli aspiranti che hanno effettuato l’inserimento (o hanno mantenuto l’inserimento) nella stessa provincia e per la stessa classe di concorso contestualmente sia nelle GAE che nelle GPS.
Infatti non è consentito inserirsi/permanere nelle GPS nella stessa provincia e nella stessa classe di concorso/tipologia di posto di inclusione nelle Graduatorie ad Esaurimento. è possibile iscriversi invece anche nella stessa provincia se le classi di concorso\tipologie di posto di inserimento GAE\GPS sono diverse.
Il vincolo non si applica invece se la provincia di inserimento nelle GPS è diversa da quella di inserimento nelle GAE.
DOCENTI CHE HANNO CHIESTO L’INSERIMENTO PER LA CDC DI CUI SONO DI RUOLO
Altri candidati sono stati esclusi per aver prodotto domanda di inserimento per la medesima classe di concorso di titolarità in ruolo. Infatti, i docenti con contratto a tempo indeterminato non possono presentare domanda di inserimento per la medesima classe di concorso di titolarità, salvo il caso in cui l’immissione in ruolo sia avvenuta con riserva.
Per un approfondimento si veda questo articolo.