Calcolo delle ferie dei docenti di ruolo e precari: quanti giorni spettano? Fruizione e quando è possibile la monetizzazione.
La normativa sulle ferie dei docenti della scuola è un argomento che crea parecchia confusione. Come si calcolano? Quando è possibile fruirne? Chi non ne fruisce, può monetizzarle? Che differenza c’è tra quelle del personale di ruolo e quelle dei supplenti? Di seguito una breve e sintetica guida sull’argomento.
Ferie dei docenti di ruolo e precari: il calcolo
Il docente di ruolo ha diritto ai seguenti giorni di ferie:
- 30 gg, se ha un’anzianità di servizio inferiore ai 3 anni;
- 32 gg, se ha un’anzianità di servizio superiore ai 3 anni.
Nell’anzianità di servizio è incluso il servizio prestato in qualità di precario. Tutti i docenti hanno diritto ai medesimi giorni di ferie, sia che svolgano l’orario settimanale in 5 giorni, sia in 6 giorni.
I docenti precari
L’art. 19/2 del CCNL 29.11.2007 dice delle ferie dei docenti assunti a tempo determinato: “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”. Per poter effettuare il calcolo, basta inserire i dati mancanti nella seguente proporzione:
360 : 30/32 = n° gg di servizio : x
Per esempio, un docente con più di tre anni di servizio che effettua 90 giorni di supplenza, farà questo calcolo:
360:32=90:X
X=8 gg
Le ferie spettanti vengono calcolate in riferimento al totale dei giorni inclusi nel contratto (esclusi i giorni non retribuiti), e non in base all’orario di servizio settimanale (che potrebbe essere anche uno spezzone).
Docenti in part time
Per quanto riguarda i docenti in regime di part time, va fatta distinzione tra il part time orizzontale e quello verticale:
- In part time orizzontale, si ha diritto allo stesso numero di giorni di ferie spettanti di chi lavora a tempo pieno.
- In part time verticale, si ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nel corso dell’anno. In questi caso, quindi, il calcolo dei giorni di ferie tiene conto del numero dei giorni lavorativi (non delle ore settimanali). Il calcolo si fa tramite la seguente proporzione:
n. gg di lavoro settimanali : 6 giorni = x giorni : 32 (o 30) giorni.
Es: un docente che lavora 3 gg a settimana (senza anzianità di servizio) farà questo calcolo:
3:6=X:30
X= 15 gg.
Fruizione delle ferie e monetizzazione: chi e quando
CHI: L’art. 1 comma 54 della legge 24/12/2012, n. 228 (LdS 2013) ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo e precari) i periodi di fruizione delle ferie, ovvero nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati a:
- scrutini,
- esami di Stato
- attività valutative.
QUANDO: viene stabilito che tutti possono fruirne
- dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;
- Vacanze natalizie e pasquali;
- Sospensione delle lezioni per seggi elettorali e concorsi;
- Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno (con le esclusioni indicate sopra);
- Dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8) o per chi è assunto a tempo indeterminato;
Tutti i docenti possono fruire di 6 giorni di ferie (che non determinino oneri per l’Amministrazione) durante il normale periodo di attività didattica (i docenti di ruolo possono utilizzare questi giorni, in alternativa, “come” permessi per motivi personali in aggiunta ai 3 già previsti).
Monetizzazione
I docenti di ruolo e i docenti assunti a tempo determinato fino al 31 agosto NON possono non fruire delle ferie, per cui per loro non vi sarebbe possibilità di monetizzazione di ferie non godute.
Però il Dipartimento della funzione pubblica ha chiarito, con nota dell’8/10/2012, che nei casi di cessazione dal servizio in cui l’impossibilità di fruirne non è imputabile o riconducibile al dipendente (decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio di maternità) la monetizzazione diventa possibile.
I precari che effettuano supplenza breve o fino al 30/6 possono monetizzare le ferie nella misura data dalla differenza tra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale. Nota bene:
- se il docente durante la sospensione delle lezioni non richiede di fruirne, tali giorni saranno comunque sottratti al monte ferie che gli spettavano. Solo se avanzano giorni di ferie, questi saranno monetizzati.
- non si possono sottrarre al totale delle ferie spettanti, i giorni di chiusura della scuola e i giorni festivi, oltre a quelli in cui il docente è impegnato in attività già programmate, in scrutini o esami.
Normativa di riferimento e chiarimenti
- L’art. 13, comma 14, del CCNL del 29.11.2007: “il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico”.
- Comma 13: le ferie possono essere interrotte se interviene una malattia di durata superiore a 3 giorni o che abbia comportato il ricovero ospedaliero (dietro informativa alla scuola).
- Comma 10:: ”In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica (ora “sospensione delle lezioni”, come da art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228).
- Art. 36 Cost. e 2109 cc: le ferie sono un diritto irrinunciabile e indisponibile del lavoratore. Quando il docente non gode delle ferie per cause non imputabili a lui, potrà fruirle anche al di là dei limiti stabiliti dall’art. 13 del CCNL.
Le ferie non si assegnano d’ufficio, ma vanno richieste al dirigente scolastico. Se una circolare prevede il loro collocamento d’ufficio durante i giorni di sospensione delle lezioni, è da considerarsi illegittima. Normativa sui permesse brevi.