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Riforma reclutamento e formazione in ingresso scuola secondaria: cosa cambia per i concorsi posti comuni e sostegno

Riforma reclutamento e formazione per la scuola secondaria, il Parlamento ha provveduto a convertire in legge il Decreto N. 36/2022: la nuova legge che contiene anche la riforma scolastica è stata pubblicata in Gazzetta UfficialeFlc-Cgil, in una nota informativa, ha provveduto a sintetizzare gli aspetti più importanti.

Riforma reclutamento e formazione in ingresso scuola secondaria

Il nuovo sistema di reclutamento si articola attraverso un percorso abilitante di formazione iniziale da 60 CFU/CFA, un concorso indetto su base regionale o interregionale con prova scritta, orale e valutazione dei titoli ed un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

Percorsi abilitanti

percorsi abilitanti saranno strutturati attraverso 60 CFU/CFA, di cui 20 per tirocinio e 10 di Pedagogia. I dettagli in merito saranno definiti nel DPCM che sarà emanato entro questo mese di luglio. I CFU/CFA saranno aggiuntivi rispetto a quelli della laurea. Sarà possibile il riconoscimento dei 24 CFU, fermo restando l’obbligo di svolgere almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.Elenchi aggiuntivi GPS

Si potrà accedere dopo il conseguimento dei titoli che danno accesso all’insegnamento (laurea magistrale o Diploma AFAM II livello per i docenti e laurea o diploma AFAM di I livello per gli ITP), oppure durante la frequenza dei corsi che consentono di conseguire i titoli medesimi. All’esame di abilitazione si accede comunque dopo il conseguimento del titolo di accesso all’insegnamento.

Nei primi tre cicli dei percorsi abilitanti ci sarà una riserva di posti (ancora da quantificare) per i docenti che hanno un contratto in essere nella relativa classe di concorso presso scuola statale, paritaria e IeFP.

Per quanto riguarda la prova finale del percorso abilitante è prevista una prova scritta, costituita da un’analisi critica del tirocinio scolastico, e una lezione simulata.

L’erogazione dei corsi sarà con modalità convenzionali e con frequenza obbligatoria: solo il 20% delle attività, ad esclusione di tirocini e laboratori, potrà prevedere modalità telematiche. Ogni CFU/CFA di tirocinio corrisponde a 12 ore in classe.

Gli oneri, come è già noto, saranno a carico dei partecipanti: il DPCM che dovrà essere pubblicato entro il mese di luglio 2022 definirà i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici nonché di svolgimento delle prove finali.Corsi di perfezionamento per docenti

Abilitazione per docenti specializzati nel sostegno o abilitati su altro grado/classe di concorso

docenti specializzati sul sostegno o abilitati su altro grado/classe di concorso potranno conseguire l’abilitazione attraverso percorso da 30 CFU/CFA di cui 20 CFU/CFA di metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline e 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Gli oneri saranno sempre a carico dei partecipanti.

Concorsi

I concorsi ordinari per il reclutamento andranno a regime dal 1° gennaio 2025 (con cadenza annuale). Si potrà accedere se si possiede titolo di accesso più abilitazione. Le procedure in deroga sono 3:

1) Accesso con 3 anni di servizio nella scuola statale, nei cinque anni precedenti, di cui 1 nella classe di concorso. I vincitori di concorso faranno una formazione da 30 CFU/CFA (e non 60 richiesti), dopo la sottoscrizione di un contratto annuale di supplenza e prima di essere sottoposti al periodo annuale di prova in servizio che, se superato, determina l’effettiva immissione in ruolo.

2) Accesso con 30 CFU purché parte dei crediti siano di tirocinio, misura valida fino al 31 dicembre 2024. I vincitori di concorso, sottoscriveranno un contratto annuale e, a seguire, saranno tenuti a completare il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, prima di sostenere l’anno di prova e l’eventuale immissione in servizio.

3) Accesso con 24 CFU: fino al 31 dicembre 2024 sono altresì ammessi a partecipare coloro che entro il 31 ottobre 2022 abbiano conseguito i 24 CFU/CFA.

Svolgimento dei prossimi concorsi

La prova scritta dei prossimi concorsi sarà costituita da quesiti a risposta aperta che verteranno sulla disciplina e sulle metodologie e le tecniche della didattica, sull’informatica e sulla lingua inglese. La prova preselettiva potrà essere prevista fino al 31 dicembre 2024.

La prova orale dovrà accertare le conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento anche attraverso un test specifico.

Prevista una riserva di posti per chi partecipa con 3 anni di servizio: sarà pari al 30% e valida per coloro che abbiano svolto nelle scuole statali almeno 3 anni nei 10 precedenti. La riserva vale per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno 1 anno scolastico. I vincitori del concorso abilitati avranno precedenza sui non abilitati.

Sostegno

Con la specializzazione si potrà accedere al concorso per i posti di sostegno. Per quanto riguarda l’accesso ai corsi di specializzazione su sostegno, fino al 31 dicembre 2024 (quindi dall’VIII ciclo del TFA sostegno, perché il VII è già partito), nei percorsi di specializzazione ci sarà una quota di posti riservata ai docenti precari e di ruolo che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole statali, paritarie e nei percorsi IEFP e che siano in possesso dell’abilitazione. (La quota è da quantificare).

Fino al 31 dicembre 2025, in caso di esaurimento delle graduatorie concorsuali e in subordine rispetto alla call-veloce, per i posti di sostegno potrà essere indetta una specifica procedura concorsuale, di cui il Ministero dell’Istruzione definirà le caratteristiche. Le graduatorie di questa procedura sono integrate ogni 2 anni e coloro che vi sono inseriti aggiornano il punteggio.

Periodo di prova e formazione

Il periodo di prova ha durata annuale: il candidato, per poterlo superare, dovrà prestare almeno 180 giorni di servizio e 120 di attività didattiche. Previsto un test finale e la valutazione del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa c’è un secondo periodo di prova, non rinnovabile.

Dopo il superamento del test finale e della valutazione finale positiva, è prevista la cancellazione del docente da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella medesima scuola, tipo di posto e classe di concorso per tre anni, compreso il periodo di prova. Per i soggetti non abilitati si aggiunge il periodo necessario per completare la formazione abilitante. Fanno eccezione salvo i casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’art. 33, c. 5 o 6, della L 104/1992, per fatti sopravvenuti dopo la presentazione delle istanze per la partecipazione al concorso.

Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

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