Nei giorni scorsi, alcuni ambiti territoriali (Bari, Lecce, ecc.) hanno pubblicato dei decreti con i quali si dispone l’esclusione dalle graduatorie di molti candidati per la carenza del requisito di partecipazione rappresentato dal precedente inserimento nelle GPS per il biennio 2020/21-2021/22.
Alcune esclusioni riguardano le graduatorie di II fascia sostegno. Ci siamo occupati della questione in questo articolo.
L’O.M. 112/2022 sul punto (ricalcando esattamente quanto previsto dalla precedente ordinanza) prevede che la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l’anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che, per la scuola secondaria, siano in possesso:
- dell’abilitazione oppure
- del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.
Quindi per l’inserimento nelle graduatorie in questione l’ordinanza prescrive, oltre alle 3 annualità di servizio, o il possesso dell’abilitazione all’insegnamento oppure il possesso del titolo di accesso a una qualsiasi delle graduatorie di seconda fascia del relativo grado.
Cosa si intende per titolo di accesso?
L’O.M. 112/2022 non chiarisce se sia sufficiente il mero possesso del titolo di studio che consente di accedere a una qualche classe di concorso della secondaria (compresi eventuali CFU integrativi) oppure se sia necessario possedere in aggiunta anche i 24 CFU oppure, in alternativa, un precedente inserimento nelle GPS.
Anche ammettendo quest’ultima interpretazione, occorre però fare attenzione al fatto che quando si parla di “precedente inserimento” per le GPS Sostegno non ci si riferisce evidentemente al fatto che il candidato fosse in precedenza inserito nelle stesse GPS II fascia sostegno bensì a un precedente inserimento nelle GPS di scuola secondaria del relativo grado per le classi di concorso. Infatti, da nessuna parte la normativa richiede un precedente inserimento nelle stesse GPS II fascia sostegno ma il tutto è riferito alle classi di concorso del relativo grado.
A ulteriore conferma di ciò, ricordiamo che anche in occasione dello scorso aggiornamento, l’O.M. 60/2020 prevedeva gli stessi requisiti di accesso e la piattaforma ministeriale contemplava come possibili alternative l’indicazione dei 24 CFU, dell’abilitazione all’insegnamento oppure un precedente inserimento. Quest’ultimo evidentemente non poteva sussistere per le stesse GPS sostegno visto che queste sono state costituite ex novo nel 2020.
Il precedente inserimento doveva essere selezionato da chi, nel 2020, si inseriva per la prima volta nelle GPS sostegno II fascia, non avendo i 24 CFU ma potendo vantare un precedente inserimento in una classe di concorso dello stesso grado.
IL COMUNICATO DELLA UIL SCUOLA PUGLIA
La UIL Scuola Puglia fa sapere che il Ministero, dopo una interlocuzione per le vie brevi, ha dato ragione alla UIL sulla problematica che ieri abbiamo sollevato in merito all’esclusione dalle GPS di II fascia sostegno (3 anni senza titolo) per chi ha fatto valere come requisito di accesso in detta graduatoria il “precedente inserimento”, perché già presente in una delle classi di concorso dello stesso grado nel biennio 2020/22.
Le esclusioni sono illegittime e, pertanto, il Ministero, su pressione del sindacato, si sta attivando presso gli UST di riferimento per risolvere la problematica.
da obiettivoscuola