GPS graduatorie provinciali e di istituto aggiornate per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24: sulla base dell’OM n. 112 del 6 maggio 2022 era possibile presentare domanda di prima istanza e/o aggiornare la domanda del 2020. Chi era già inserito dal 2020 poteva non presentare domanda se non aveva preferenze da riconfermare, titoli da dichiarare o scuole da modificare.
La valutazione degli Uffici Scolastici, con l’aiuto delle scuole polo
Grazie ai tempi più distesi pensati dal Ministero per l’aggiornamento delle GPS 2022/24 e all’aiuto che le scuole polo stanno fornendo agli Uffici Scolastici è possibile ipotizzare che il controllo di primo livello, quello operato sul titolo di accesso, sia più capillare.
Questo dovrebbe evitare l’attribuzione di supplenze ad aspiranti per i quali si scopre solo ex post – e spesso dopo diversi mesi – che non sono in possesso del titolo di accesso. E paradossalmente la normativa tutela più loro che chi invece è stato privato della supplenza spettante.
Naturalmente va sottolineato che si tratta di un lavoro complesso. Le domande sono numerose, i tempi ristretti perchè vengono a coincidere con altri adempimenti. Graduatorie GPS, quante domande per ogni classe di concorso e provincia? AGGIORNATO
Il titolo di accesso: qual è per ogni ordine di scuola
E’ possibile fare ancora una volta una riflessione sul titolo di accesso. Ecco quali sono
Infanzia e primaria: titoli di accesso e TABELLE titoli
SOSTEGNO: titoli di accesso e TABELLE titoli
SCUOLA SECONDARIA E ITP: titoli di accesso e tabelle titoli
Personale educativo: titoli di accesso e Tabelle titoli. Ci si inserisce anche con triennale L19
Ricordiamo che il titolo di accesso utile per la scuola secondaria, laurea o diploma + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al DM 616/2017 doveva essere in possesso (completo) entro il 31 maggio 2022.
Per “completo” si intende completo degli eventuali CFU richiesti dal DPR 19/2016 e DM 259/2017 per l’accesso alla classe di concorso richiesta, nonché dei 24 CFU.
Alcuni Uffici Scolastici hanno già pubblicato i file di alcune esclusioni
Chi poteva dichiarare “precedente inserimento”
Nella fase di compilazione della domanda entro il 31 maggio per gli aspiranti che presentavano domanda di aggiornamento si è discusso a lungo della scelta tra le due opzioni
- possesso di 24 CFU oppure
- precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso
Gli aspiranti infatti potevano vantare entrambi i requisiti.
Grazie ai question time organizzati dalla redazione di Orizzonte Scuola è stato chiarito che, nel caso di aggiornamento, dichiarare l’uno o l’altro era indifferente. In ogni caso l’Ufficio Scolastico o la scuola della prima supplenza deve controllare la correttezza di quanto dichiarato. E per chi ha dichiarato “precedente inserimento ” ma non ha ancora avuto il controllo del titolo di accesso, in ogni caso sarà controllato.
Per precedente inserimento si intende “iscrizione alla GPS per la stessa classe di concorso esclusivamente nel 2020, da quando cioè sono state istituite le GPS”.
Infatti le segreterie scolastiche, facendo la ricerca, devono trovare l’inserimento del 2020.
Pertanto, era sbagliato ritenere che precedente inserimento potesse essere riferito anche alle graduatorie di istituto del 2017, che hanno cessato di avere efficacia nel 2020, con la pubblicazione delle GPS. O addirittura ad inserimenti ancora anteriori.
E che questo addirittura potesse esonerare dal possesso dei 24 CFU.
Gli unici a poter aggiornare le GPS senza i 24 CFU sono stati gli aspiranti che nel 2020 si sono inseriti perchè già presenti nelle graduatorie del 2017, ma valeva solo per loro.
Di conseguenza, centinaia di aspiranti si ritrovano fuori dalle graduatorie. Così dispone l’Ufficio di Enna – Caltanissetta.
Dai controlli effettuati infatti i nominativi non compaiono nei sistemi informatici del Ministero che, necessariamente fotografano fino al 2020 e non possono risalire più indietro.