fbpx

Assegnazioni/Utilizzazioni: Precedenza per l’assistenza al parente o affine entro il secondo/terzo grado ai sensi della legge 104/92

1276

Il CCNI per le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie valido per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (prorogato anche per l’anno scolastico 2022/2023) prevede il riconoscimento di una precedenza per il personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità.

 

Tale precedenza, prevista per i parenti ed affini fino al secondo grado, si estende fino ai parenti e affini entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge o parte dell’unione civile della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore).

La precedenza viene attribuita a condizione che si sia affidatari unici della persona con disabilità grave. Tale unicità, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

Tale precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiari il soggetto con disabilità “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.

?????????????????????????????????????????????????????????

 

LA PRIMA PREFERENZA
La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub-comunale di assistenza, eventualmente preceduta dall’indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell’assistito.

L’indicazione della preferenza sintetica del predetto comune, ovvero per il distretto scolastico per i
comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica. La mancata indicazione del comune o distretto di assistenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.

DICHIARAZIONE DELLA CONDIZIONE DI ESCLUSIVITÀ
La condizione di esclusività dell’assistenza al soggetto con disabilità deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni. I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.

La suddetta auto-dichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia il coniuge o parte dell’unione civile o il genitore ovvero l’unico parente o affine e che convive con il soggetto con disabilità.

 

Elenchi aggiuntivi GPSLE RAGIONI ESCLUSIVAMENTE OGGETTIVE
Le ragioni “esclusivamente” oggettive che non consentono di prestare l’assistenza al soggetto con disabilità devono risultare, con inequivocabile chiarezza, da ciascuna richiesta prodotta dai soggetti impediti a provvedere all’assistenza con auto-dichiarazione ex DPR n. 445/2000, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15, comma 1 della legge n. 183 del 12 novembre 2011.

Il CCNI non specifica quali siano queste ragioni ma alcuni uffici scolastici hanno cercato di tipicizzare queste ragioni. In particolare, l’ufficio scolastico provinciale di Reggio Calabria con la nota n.  5892 del 14/04/2014 ha indicato quali ragioni possono considerarsi tali:

1) Motivi di salute

Dalla documentazione prodotta devono risultare le ragioni oggettive di impedimento all’assistenza, collegate allo stato di salute, con allegazione di appositi certificati medici rilasciati:

 

a) dalle specifiche Commissioni Sanitarie ASP/INPS attestanti la totale inabilità del coniuge o del fratello/sorella;

b) da medico in servizio presso l’ASP che attesti espressamente l’oggettiva impossibilità continuativa e l’impedimento a prestare la necessaria assistenza da parte del fratello/sorella.

2) Luogo di residenza dell’assistito e del richiedente e luogo di residenza degli altri fratelli/sorelle.

Residenza anagrafica degli altri fratelli/sorelle in un Comune diverso da quello di residenza del soggetto disabile e del richiedente (da documentare con dichiarazione personale di ogni fratello/sorella).

 

3) Altre situazioni

a) Età superiore a 65 anni dell’altro genitore, coniuge del disabile, da documentare con dichiarazione personale;

b) Decesso dell’altro genitore, coniuge del disabile, da certificare con auto-dichiarazione del richiedente;

c) Studenti fuori sede (situazione da documentare con copia contratto di locazione registrato o con dichiarazione di residenza o di domicilio registrato al Comune);

 

d) Fratelli minori (da documentare con dichiarazione personale del richiedente);

e) Detenuti e sottoposti a misure di restrizione della libertà personale (da documentare con dichiarazione personale).

Invece, le situazioni professionali o attività lavorative svolte dagli altri fratelli/sorelle non possono essere considerate motivazioni oggettive.

Nota n.  5892 del 14/04/2014
CCNI Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2019\2022

università telematica

In questo articolo