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Assegnazione provvisoria: quali documenti allegare alla domanda

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ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
La domanda di assegnazione provvisoria per il personale docente deve essere presentata tramite il portale ministeriale Istanze OnLine allegando i documenti che attestano i motivi e requisiti di cui si è in possesso. Il personale docente potrà presentare domanda dal 25 giugno al 4 luglio. Il personale ATA potrà presentare domanda dal 27 giugno all’11 luglio 2022.

 

Gli insegnanti di religione cattolica, il personale educativo e il personale ATA dovranno invece compilare il modello cartaceo predisposto dal MIUR (vedi allegati).

Per gli insegnamenti specifici dei licei musicali, relativamente all’anno scolastico 2022/23 le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie avvengono secondo le regole generali.

Vediamo di seguito quali documenti devono essere compilati e allegati alla domanda. Anticipiamo che tutto il personale dovrà in ogni caso compilare l’allegato “Esigenze di famiglia” (o analogo allegato) mentre gli altri documenti dovranno essere compilati in funzione delle specifiche situazioni in cui i vari docenti si trovano.

 

Per le domande in modalità telematica la documentazione deve essere precedentemente caricata a
sistema attraverso la funzione Altri servizi —> Gestione allegati.

ESIGENZE DI FAMIGLIA
Innanzitutto, tutto il personale deve compilare il documento relativo alle “Esigenze di famiglia” nel quale deve essere indicato il motivo della richiesta di assegnazione (ricongiungimento al coniuge, oppure nel caso di personale senza coniuge, il ricongiungimento al genitore o ai figli).

Risulta fondamentale indicare i dati della residenza relativi alla persona per la quale si richiede il ricongiungimento nonché la data di inizio di tale residenza. È fondamentale, infatti, che dal documento risulti che l’iscrizione anagrafica (residenza) sia anteriore di almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande.

Nel documento dovranno essere indicati anche ulteriori esigenze di famiglia quali la presenza di figli di età inferiore a 6 anni oppure di età superiore a 6 anni ma inferiore a 18.

 

PRECEDENZA PER FIGLI SINO A 6 ANNI E FINO A 12 ANNI
I docenti che usufruiscono della precedenza per figli sino a sei anni di età e per figli fino a 12 anni di età, dovranno compilare gli appositi allegati.

PRECEDENZA PER ASSISTENZAElenchi aggiuntivi GPS
Per quanto riguarda la precedenza relativa all’assistenza a parenti o affini con disabilità, è necessario compilare l’apposito allegato. A tal fine, a seconda dei casi, occorrerà predisporre l’allegato relativo al tipo di precedenza (precedenza per assistenza al coniuge, precedenza per assistenza al figlio, precedenza per assistenza al genitore, ecc.).

 

 

Alla domanda vanno allegati anche:

  • certificazione o copia del verbale della apposita Commissione Medica attestante lo stato di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 –comma 3- della Legge 104/1992;
  • fotocopia carta di identità e codice fiscale della persona in situazione di disabilità grave.

Inoltre, occorre anche presentare le autodichiarazioni di eventuali altri parenti e affini con cui si attesti che essi non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

 

La precedenza viene, infatti, attribuita a condizione che si sia affidatari unici della persona con disabilità grave. La suddetta auto-dichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia il coniuge o parte dell’unione civile o il genitore ovvero l’unico parente o affine e che convive con il soggetto con disabilità.

N.B: Tale precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiari il soggetto con disabilità “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.

PRECEDENZA PERSONALE INVALIDO
Il personale che usufruisce della precedenza per disabilità personale grave oppure disabilità non grave ma con un grado di invalidità civile superiore ai 2/3 oppure ancora personale, anche non disabile, che ha bisogno di particolari cure a carattere continuativo (es.: chemioterapia) deve presentare l’apposito allegato:

 

ASSEGNAZIONE INTERPROVINCIALE SU POSTO DI SOSTEGNO SENZA TITOLO
Il personale docente privo del titolo di specializzazione sul sostegno può chiedere, esclusivamente nell’assegnazione interprovinciale, posti di sostegno a condizione che stia per concludere il corso di specializzazione su sostegno o, in subordine, abbia svolto almeno un anno di insegnamento su posto di sostegno anche con un contratto a tempo determinato.

Queste due condizioni devono essere attestante mediante la compilazione dei relativi allegati:

 

 

ALTRI ALLEGATI

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