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Corsi sulla Metodologia CLIL per i docenti in servizio: pubblicato il decreto con la revisione dei percorsi

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corso-di-perfezionamento-in-la-nuova-didattica-per-le-lingue-la-metodologia-clil/Il Ministero dell’Istruzione ha emanato il Decreto n. 1511 del 23 Giugno 2022 riguardante la riforma dei corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio. Con il presente decreto viene quindi modificato quanto previsto dal DDG n. 6 del 16 aprile 2012.

Il decreto disciplina gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell’infanzia e primaria e dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in lingua straniera rivolti ai docenti in servizio nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

 

Attenzione: diciamo subito che la riforma riguarda i corsi di perfezionamento da 20 CFU disciplinati dal DDG n. 6 del 16 aprile 2012 che sono rivolti ai soli docenti in servizio. Per una disamina dei vari corsi sulla metodologia CLIL si rinvia a questo articolo.

STRUTTURA DEI CORSI
Il percorso di perfezionamento si articola in insegnamenti e laboratori che tengono conto degli ordinamenti didattici in vigore per la scuola secondaria di primo e secondo grado e dei livelli di apprendimento delle diverse fasce di età. La dimensione dei percorsi è eminentemente pratica e operativa. Gli insegnamenti, i laboratori e il tirocinio sono progettati in modo integrato.

 

L’Allegato A e l’Allegato B al presente decreto, relativi rispettivamente alla scuola dell’infanzia e primaria e alla scuola secondaria di primo e di secondo grado, definiscono l’articolazione del percorso di perfezionamento (Attività formative di base, Attività formative caratterizzanti, Altre attività) e, nello specifico:

  1. la tabella dei Crediti formativi universitari (20 CFU) con i relativi settori scientifico disciplinari di cui 2 CFU relativi al tirocinio diretto e indiretto;
  2. i requisiti per l’attivazione e l’istituzione dei percorsi;
  3. gli obiettivi formativi dei percorsi e degli insegnamenti;
  4. il profilo delle competenze in uscita del docente con formazione CLIL;
  5. le modalità di selezione e di ammissione dei corsisti.

Al fine di garantire la qualità della dimensione laboratoriale e operativa della formazione, i laboratori prevedono aule anche virtuali con un numero massimo di 30 corsisti e sono tenuti da docenti o formatori esperti con competenze e precedenti esperienze didattiche nella metodologia CLIL.

A CHI SONO RIVOLTI I CORSI
I corsi di perfezionamento sono rivolti a docenti della scuola dell’infanzia e primaria e a docenti di discipline non linguistiche delle scuole secondarie di I e II grado, nell’ordine:

 

  1. a tempo indeterminato;
  2. a tempo determinato, nell’anno di attivazione dei corsi inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero nelle graduatorie dei concorsi per l’accesso all’insegnamento;
  3. a tempo determinato, nominati ai sensi dell’art. 59, c. 4 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (assunzioni straordinaria da GPS I fascia).
  4. a tempo determinato, nell’anno di attivazione dei corsi inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 3, comma 5, lettera a) – scuola dell’infanzia e primaria – e comma 6, lettera a) – scuole secondarie di I e II grado – dell’OM 60 del 10 luglio 2020.clil e certifiacazione linguistica

I docenti assunti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole paritarie ovvero nei centri di formazione professionale che erogano percorsi per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione possono accedere ai corsi di perfezionamento di cui al presente decreto senza oneri a carico dello Stato.

Ai corsi possono accedere i suddetti docenti purché in possesso di competenze linguistico-comunicative di livello almeno B2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) nella lingua straniera oggetto del corso, rilasciate da Enti certificatori ricompresi nell’elenco di cui ai decreti direttoriali attuativi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, n. 3889, come precisato nel punto e. degli Allegati A e B.

I docenti destinatari dei corsi, fermi restando i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, sono individuati dal competente Ufficio Scolastico Regionale sulla base dei seguenti criteri:

 

  1. valutazione di esperienze di insegnamento CLIL maturate dai docenti all’interno delle istituzioni scolastiche;
  2. valutazione di attestati/certificati di corsi di formazione CLIL acquisiti in Italia o all’estero di
    almeno 25 ore ciascuno;
  3. valutazione di attestati/certificazioni di competenza linguistico-comunicativa di livello superiore al B2.

SOGGETTI EROGATORI
I corsi di perfezionamento sono realizzati da Università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le Università telematiche in possesso dei requisiti individuate attraverso appositi bandi emanati, dalla Direzione generale per il personale scolastico, con l’eventuale collaborazione di INDIRE.

VALUTAZIONI PERIODICHE E FINALI
Le attività formative previste dai corsi di perfezionamento sono valutate in trentesimi. Per accedere all’esame finale, i corsisti devono aver conseguito valutazioni pari o superiori a 18/30 in tutte le predette attività. Ѐ ammesso un numero di assenze non superiore al 20% del monte ore complessivo

I corsi di cui all’articolo 1 si concludono con l’esame orale, di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011 citato in premessa, che valuta, attraverso un colloquio, il seguente materiale predisposto e illustrato dal corsista: un progetto concernente gli aspetti metodologico-didattici legati alle attività di tirocinio, finalizzato alla didattica con metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) attraverso l’uso di risorse e strumenti digitali.

 

Superano l’esame orale i corsisti che conseguono una valutazione pari o superiore a 18/30.

La valutazione finale, espressa in trentesimi, risulta dalla media dei punteggi ottenuti nelle attività
formative e dal punteggio ottenuto nell’esame orale.

La valutazione complessiva finale è riportata nel certificato finale del corso di perfezionamento.

RILASCIO CERTIFICAZIONE FINALE
I corsisti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria ricevono la certificazione finale al superamento dell’esame orale al termine del corso di perfezionamento.

 

I corsisti della scuola secondaria di primo e secondo grado ricevono la certificazione finale del corso di perfezionamento al superamento dell’esame orale, se in possesso di certificazione di livello pari o superiore a C1 del QCER.

Qualora il corsista non abbia ancora conseguito il livello C1 al termine del corso di perfezionamento, l’Università rilascerà solo un attestato di completamento del corso di perfezionamento per l’insegnamento con metodologia CLIL, non valido ai fini del riconoscimento dei punteggi previsti dalle procedure per il reclutamento del personale.

Nel caso in cui il corsista consegua una certificazione di livello pari o superiore a C1 entro tre anni dalla data di rilascio dell’Attestato, potrà richiedere la certificazione finale del corso di perfezionamento all’Università.

VEDI IL DECRETO

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