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Concorso secondaria: requisiti di accesso, articolazione delle prove e graduatorie. Come cambiano i concorsi con la riforma

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Elenchi aggiuntivi GPSLunedì 27 giugno alle ore 10 con votazioni non prima delle ore 14, riprenderà l’esame del disegno di legge di conversione del decreto 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) (Approvato dal Senato). (C. 3656​).

 

Ricordiamo che il testo dovrà essere definitivamente approvato entro il 29 giugno pena la sua decadenza. É dunque facile immaginare che il Governo apporrà la questione di fiducia e il provvedimento sarà approvato senza ulteriori modifiche.

 

La riforma prevede che l’accesso al ruolo avvenga esclusivamente tramite il superamento di un concorso pubblico nazionale che avrà cadenza annuale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia. Il concorso verrà indetto su base regionale o interregionale.

Per l’accesso al concorso sono previsti 4 percorsi:

 

  • Il percorso a regime che prevede prima il conseguimento dell’abilitazione e poi il superamento del concorso.
  • Solo fino al 31 dicembre 2024, il percorso per chi ha già conseguito 30 CFU ma non ha ancora conseguito l’abilitazione.
  • Il percorso per i precari storici con 3 annualità di servizio negli ultimi 5 anni scolastici (non sono previsti limiti temporali per questa modalità di accesso).
  • Solo fino al 31 dicembre 2024, potranno accedere al concorso i docenti che sono in possesso dei 24 CFU (purché siano stati conseguiti entro il 31 ottobre 2022).

LA STRUTTURA DEL CONCORSO
Il decreto approvato apporta importanti modificazioni all’art. 59 del D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni BIS) che a sua volta aveva modificato la struttura delle procedure concorsuali.

Il concorso è strutturato in:

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  • Una prova scritta con più quesiti a risposta aperta volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, sull’in­formatica e sulla lingua inglese (viene quindi eliminato, rispetto al testo iniziale, il riferimento ai quesiti a risposta multipla per i concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024).
  • Una prova orale nella quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e le capacità e l’attitudine all’insegnamento anche attraverso un test specifico.

 

 

Inoltre:

  • entro 30 giorni dalla indizione di ciascuna procedura concorsuale bandita ai sensi del presente comma, fino al 31 dicem­bre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, l’accesso alla prova di cui al primo periodo può essere riservato a coloro che superino una prova preselettiva.

 

RISERVA DEI POSTI

I bandi dei concorsi devono prevedere una riserva di posti, pari al 30% per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

 

La riserva di cui al periodo precedente vale in un’unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. master completamento classe di concorso

Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro.

GRADUATORIE E PRIORITÀ PER I DOCENTI ABILITATI
Al termine del concorso vengono stilate due distinte graduatorie:

  • Formazione della graduatoria nel limite dei posti messi a concorso.
  • Formazione della graduatoria dei soggetti, che devono ancora conseguire l’abilitazione (in quanto partecipanti al concorso con i 3 anni di servizio, con i 24 CFU oppure con i 30 CFU/CFA formativi).

 

 

I vincitori del concorso inclusi nella graduatoria degli abilitati, sono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nella graduatoria di coloro che devono ancora conseguire l’abilitazione. Questi ultimi, infatti, sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuano posti vacanti e disponibili.

In sostanza si prevede che saranno formate due distinte graduatorie di cui una riservata ai docenti già in possesso di abilitazione specifica sulla classe di concorso che saranno assunti con priorità e l’altra riservata ai docenti che hanno partecipato al concorso privi di abilitazione (ma con 3 annualità di servizio, i 24 CFU oppure con almeno 30 CFU, negli ultimi due casi solo fino al 31 dicembre 2024).

Dalla prima graduatoria si attingerà con precedenza rispetto alla seconda.

VEDI IL DECRETO

da obiettivoscuola

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