Percorsi abilitanti e concorsi, il maxi emendamento approvato in Senato prevede 4 percorsi per accedere al ruolo: le novità
Percorsi abilitanti e concorsi, il Senato ha approvato il maxi emendamento al Decreto Legge N. 36/2022 che modifica in maniera sostanziale la possibilità, per i docenti, di accedere al ruolo. Sono previsti quattro percorsi per poter arrivare all’immissione in ruolo: vediamo, nello specifico, le novità previste.
Percorsi abilitanti e concorsi, quattro percorsi per accedere al ruolo: le novità approvate in Senato
Sono quattro, come detto poc’anzi, i percorsi che permetteranno l’accesso al ruolo. Il primo percorso, quello principale e destinato ad andare a regime, è quello che riguarda il conseguimento, durante il corso universitario, di 60 Crediti Formativi Universitari (60 CFU).
Abilitazione all’insegnamento: occorrerà conseguire 60 CFU
I CFU saranno necessari per ottenere l’abilitazione: una parte di essi riguarderanno il tirocinio diretto da svolgere nelle scuole. Il percorso sarà organizzato dalle Università tramite i centri universitari di formazione iniziale e in stretta relazione con il sistema scolastico. Alla fine di questo percorso, è prevista una prova finale che include la lezione simulata: il superamento di tale prova permetterà di ottenere l’abilitazione all’insegnamento.
Un concorso pubblico nazionale (con cadenza annuale) provvederà alla selezione dei docenti di ruolo per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia.
Pertanto il sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli a tempo indeterminato prevede quanto segue:
- un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale e prova finale corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA, durante il quale gli aspiranti docenti acquisiscono competenze teorico-pratiche;
- un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
- un periodo annuale di prova in servizio con valutazione conclusiva.
Fase transitoria
I docenti potranno accedere ai concorsi anche con almeno 30 CFU e a condizione che una parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto: questo secondo percorso, però, rappresenta una fase transitoria valida solamente sino al 31 dicembre 2024.
Qualora il docente dovesse superare il concorso, sottoscriverà un contratto a tempo determinato: durante il primo anno di immissione in servizio dovrà integrare la formazione iniziale, andando quindi a colmare il deficit di CFU mancanti (ne serviranno, come detto poc’anzi, 60). Al termine, il docente dovrà superare la prova finale che permetterà di conseguire l’abilitazione.
Con il Decreto del Ministero dell’Istruzione saranno definiti i contenuti dell’offerta formativa riguardante i 30 CFU/CFA necessari per la partecipazione al concorso. Saranno definiti gli ulteriori 30 CFU/CFA richiesti per il completamento della formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto. Saranno, inoltre, disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata.
Precari con almeno 3 anni di servizio
I docenti che possiedono almeno tre annualità di servizio svolte negli ultimi cinque anni (valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124) potranno partecipare ai concorsi senza che siano richiesti ulteriori CFU e senza abilitazione. Giova ricordare, comunque, che almeno un’annualità di servizio dovrà essere specifica, ovvero svolta nella stessa classe di concorso per cui si partecipa al concorso. Qualora il docente dovesse superare la procedura concorsuale, sarà chiamato ad acquisire almeno 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale. Superando la prova finale, il docente potrà ottenere l’abilitazione all’insegnamento.
Docenti in possesso di 24 CFU
I docenti che hanno conseguito, entro il 31 ottobre 2022, i 24 CFU potranno accedere ai concorsi fino al 31 dicembre 2024. Unitamente ai colleghi che accederanno con i 30 CFU, saranno poi chiamati ad integrare la formazione iniziale con altri 30 CFU: anche in questo caso è previsto il superamento della prova finale necessaria per l’abilitazione.
In buona sostanza, ai fini dell’acquisizione dei 60 CFU, fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, viene riconosciuta comunque la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.
da scuolainforma