Con 179 voti favorevoli, 22 contrari e nessuna astensione, l’Assemblea, nella seduta del 22 giugno, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l’emendamento interamente sostitutivo del ddl di conversione del d-l n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR (A.S. 2598).
Il provvedimento passa all’esame della Camera che dovrà approvarlo entro il 29 giugno pena la sua decadenza.
FORMAZIONE INIZIALE E CONTINUA DEI DOCENTI
L’articolo 44 reca disposizioni in materia di formazione in servizio con l’obiettivo di attuare la Riforma “Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo” contenuta nel PNRR.
La formazione in servizio è rivolta ai docenti di ruolo di ogni ordine e grado, è articolata in percorsi triennali a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, include le attività le attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche e può anche svolgersi fuori dell’orario di insegnamento.
I percorsi di formazione sono definiti dall’istituenda Scuola di alta formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione, che è posta sotto la vigilanza del Ministero dell’istruzione.
OBBLIGO O FACOLTÀ?
La partecipazione all’attività formativa avviene su base volontaria per la maggior parte dei docenti, divenendo obbligatoria solo per i docenti immessi in ruolo in seguito all’adeguamento del contratto.
VERIFICHE INTERMEDIE E FINALI
Sono previste sia verifiche intermedie sia una verifica finale, effettuate dal citato comitato per la valutazione dei docenti, che, in sede di valutazione finale, viene integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. É stato previsto che tali verifiche debbano avere riguardo, in particolare, alla capacità di incrementare il rendimento degli alunni, alla condotta professionale, alla promozione dell’inclusione e delle esperienze extra scolastiche.
Le verifiche intermedie hanno cadenza annuale e sono effettuate sulla base di una relazione presentata dal docente con riguardo al complesso delle attività formative realizzate nell’anno. La verifica finale è volta ad accertare che il docente abbia raggiunto un adeguato livello di formazione
rispetto agli obiettivi. Nel caso in cui la verifica annuale o quella finale diano esito negativo, è consentita al docente la ripetizione della prova nell’anno successivo.
Le medesime verifiche intermedie e finali sono previste anche nel caso di “formazione obbligatoria assimilata”, ai sensi del comma 1 del presente articolo. Tale espressione parrebbe volta a specificare che le richiamate verifiche saranno condotte anche con riferimento ai docenti per i quali (ai sensi del medesimo comma 1) tale attività formativa risulta obbligatoria
INCENTIVO ECONOMICO
Onde incrementare l’accesso ai predetti percorsi di formazione, è previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio riconosciuto agli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico all’esito positivo del percorso formativo e in caso di valutazione individuale positiva.
A beneficiare di detta incentivazione sono i docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale. Il riconoscimento di tale elemento retributivo avviene in maniera selettiva e non generalizzata, sulla base delle valutazioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche.
L’entità dell’incentivo economico è stabilita in sede di contrattazione collettiva nazionale. A seguito delle modifiche introdotte in sede referente, è stato previsto che tale incentivo economico sia quantificato nell’ambito di una forchetta compresa fra il 10 per cento e il 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili.
PROGRAMMA DI MONITORAGGIO
È infine previsto l’avvio, dall’anno scolastico 2023/2024, di un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, a cura della richiamata Scuola di alta formazione.
Tale programma è elaborato sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell’istruzione, sentito l’Invalsi, e include indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell’offerta formativa. Nella verifica finale, nella quale si determina l’eventuale conseguimento dell’incentivo salariale, il comitato di valutazione dei docenti tiene anche conto degli esiti del programma di monitoraggio e
valutazione, in termini di raggiungimento degli obiettivi formativi e di miglioramento degli indicatori di performance. È fatta comunque salva la progressione salariale di anzianità.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Si badi che sebbene l’articolo 44 in commento, rechi disposizioni sulla “formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie”, la disciplina recata al presente articolo si rivolge anche al personale docente della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
A seguito delle modifiche introdotte in sede referente:
i) viene demandata alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, della loro durata e delle eventuali ore aggiuntive190, esse sono definite;
ii) si stabilisce che, in ogni caso, la partecipazione alle attività formative dei percorsi che si svolgono al di fuori dell’orario di insegnamento è retribuita.
FONDO PER L’INCENTIVO ALLA FORMAZIONE
Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, un Fondo per l’incentivo alla
formazione. Quanto alla relativa dotazione, essa è pari a 40 milioni di euro nel 2026, 85 milioni nell’anno 2027, 160 milioni nell’anno 2028, 236 milioni nell’anno 2029, 311 milioni nell’anno 2030 e 387 milioni a decorrere dall’anno 2031.
da obiettivoscuola