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Revisione e aggiornamento delle classi di concorso: entro 12 mesi sarà adottato decreto interministeriale

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Con 179 voti favorevoli, 22 contrari e nessuna astensione, l’Assemblea, nella seduta del 22 giugno, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l’emendamento interamente sostitutivo del ddl di conversione del d-l n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR (A.S. 2598). Il provvedimento passa all’esame della Camera che dovrà approvarlo entro il 29 giugno pena la sua decadenza.

 

L’art. 44, comma 1, lettera d)-bis detta disposizioni in materia di Razionalizzazione delle classi di concorso.

In particolare la norma demanda ad uno o più decreti del Ministro dell’istruzione da adottare di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca la revisione e all’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, con l’obiettivo di una loro razionalizzazione e accorpamento.

La disposizione in commento, nel puntare alla razionalizzazione delle classi e al loro accorpamento, ha l’obiettivo di promuovere l’interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi.

 

Il richiamato decreto interministeriale è adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Al riguardo, la novella si inserisce in un quadro normativo che, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del d.lgs. n.59 del 2017, demanda ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono riordinate e periodicamente aggiornate le classi di concorso dei docenti e degli insegnanti tecnico pratici di scuola secondaria ed eventualmente le classi dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di diploma di I e di II livello. Ciò al fine di assicurare la coerenza tra gli insegnamenti impartiti, le classi disciplinari di titolarità dei docenti e le classi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di diploma di I e di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché di consentire, in tal modo, un più adeguato utilizzo professionale del personale docente in relazione alle innovazioni sugli insegnamenti introdotte dalla legge sulla “buona scuola” (la n. 107 del 2015).

Il comma 2, nel disciplinare le modalità di adozione di detto decreto, stabilisce prevede i pareri, da rendere nel termine di 45 giorni, del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica musicale e coreutica, ciascuno per le classi di concorso di relativa competenza, nonché del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

da obiettivoscuola

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