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Riforma scuola, le novità: cosa cambia con il maxi emendamento approvato (PDF)

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Approvato maxi emendamento al Decreto PNRR 2, cosa cambia per la riforma della scuola: il testo dovrà ricevere l’OK dal Senato.

Riforma della scuola, le Commissioni Affari costituzionali e Istruzione hanno approvato un maxi emendamento al Decreto PNRR 2 che contiene delle modifiche molto importanti al pacchetto scuola del Decreto N. 36. Ora il testo passerà all’esame del Senato, per poi tornare alla Camera: tenendo conto che il Decreto dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 29 giugno, il testo arriverà alla Camera ‘blindato’, ovvero senza che vi sia la possibilità di operare ulteriori modifiche.

Riforma scuola, le novità in arrivo dopo l’approvazione del maxi emendamento al Decreto PNRR 2

Rispetto al testo iniziale, vi sono alcune sostanziali modifiche. Vediamo, in particolare, che cosa cambia.

Concorsi

concorsi si svolgeranno sulla base di una prova scritta con più quesiti a risposta aperta (eliminati, quindi, i test a crocette) volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, sull’in­formatica e sulla lingua inglese.

Entro 30 giorni dalla indizione di ciascuna procedura concorsuale, fino al 31 dicem­bre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, l’accesso alla prova scritta può essere riservato a coloro che superino una prova preselettiva.
La prova orale accerterà, oltre alle conoscenze disciplinari, le compe­tenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento anche attraverso un test specifi­co.

Concorsi, inserimento idonei nelle graduatorie di merito

Le graduatorie dei concorsi ordinari, anche per quanto riguarda la scuola secondaria, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 dell’articolo 59 del Decreto Legge n. 73 del 2021.

Docenti precari con almeno 3 anni di servizio

La partecipazione ai concorsi per i posti comuni e ITP è, in ogni caso, consentita a coloro che, sempre fermo restando il posses­so del titolo di studio necessario con riferimento alla c.d.c., abbiano svolto, entro la scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio di almeno 3 anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica c.d.c. o tipologia di posto per la quale si concorre, nei 5 anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge N. 124 del 3 maggio 1999. Il servizio dovrà essere stato svolto presso le istituzioni scolastiche statali.

Fase transitoria

Fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sino al 31 dicembre 2024, coloro che hanno conseguito almeno 30 CFU/CFA sono, comunque, ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di I e II grado e per i posti ITP, a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. I vincitori di concorso, successivamente, dovranno conseguire gli ulteriori CFU. Sono oltre modo ammessi a partecipare, sempre sino al 31 dicembre 2024, coloro i quali abbiano conseguito, entro il 31 ottobre 2022, i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso, secondo il previgente ordinamento.

Abilitazione

L’accesso al concorso è legato al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento che si ottiene mediante un percorso universitario ed accademico di almeno 60 CFU/CFA con superamento di una prova finale prevista alla fine del percorso. I percorsi di formazione iniziale si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La prova scritta è costituita da una analisi critica relativa al tirocinio scolastico effet­tuato durante il percorso di formazione iniziale.

Riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti

Ai fini dell’acquisizione dei 60 CFU, si riconosce la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al con­corso secondo il previgente ordinamento (fermo restando il consegui­mento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto).

docenti già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e i docenti già in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire l’abilita­zione in altre classi di concorso o gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione ini­ziale, di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didatti­che applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.

TFA sostegno

Fino al 31 dicembre 2024, accedono ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Miur) coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5 su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, comprese le scuole paritarie e i percorsi IeFP delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento.

Assunzioni docenti sostegno dalla prima fascia GPS

Nel caso in cui risultino esaurite le graduatorie dei concorsi, al fine dell’immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo dopo le assunzioni ordinarie e la cosiddetta ‘call veloce’, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate sono utilizzate per lo scorrimen­to delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).

Per tutti i dettagli, è possibile consultare il testo integrale del maxi emendamento.

MAXI EMENDAMENTO IN PDF

da scuolainforma

 

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