Calcolo dei punti che si effettua per valutare la domanda di assegnazione provvisoria: contano solo le esigenze di famiglia.
Si è aperta lunedì 20 giugno la finestra temporale all’interno della quale tutti i docenti interessati possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione per il prossimo anno scolastico 2022/23, finestra temporale che si chiuderà lunedì 4 luglio: anche i docenti immessi nel 2020/22 e 2021/22 possono inoltrare la richiesta (sono esclusi soltanto i neo immessi a settembre 2021 dalla I fascia delle GPS). Con quale punteggio gli interessati concorrono? Come avviene la valutazione dei punti? Di seguito alcuni chiarimenti in merito
Punteggio valutato per l’assegnazione provvisoria
Come abbiamo riportato in altri articoli, per il prossimo anno scolastico 2022/23 le operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione avverranno con la stessa procedura valida per il 2021/22: sindacati e Ministero, infatti, hanno prolungato di un anno il CCNI 2019/22, estendendone di fatto la validità anche alla prossima mobilità annuale
Per quanto riguarda il calcolo del punteggio spettante, pertanto, occorre fare riferimento alla tabella di valutazione allegata al CCNI (Allegato 3- Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo). Precisiamo subito che per l’assegnazione non si considera né l’anzianità di servizio maturata né i titoli posseduti: solo le esigenze di famiglia, infatti determinano un punteggio valutabile. Più precisamente, si valuteranno:
- 6 punti: ricongiungimento al coniuge o parte dell’unione civile o al convivente, ai figli minori/affidati o maggiorenni disabili in situazione di gravità ( art. 3.- comma 3 – legge 104/92), o ai genitori di età superiore ai 65 anni
- 4 punti: per ogni figlio o affidato minore di 6 anni
- 3 punti: per ogni figlio o affidato di età superiore ai 6 anni, ma inferiore ai 18 anni ovvero per ogni figlio o affidato maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente non abile a proficuo lavoro
- 6 punti: cura e l’assistenza dei figli o affidati minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o parte dell’unione civile o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto.
Precisazioni sull’attribuzione del punteggio
Il docente che richiede l’assegnazione provvisoria può presentare allo stesso tempo più esigenze di famiglia, pertanto i punteggi sono cumulabili tra loro. A parità di precedenze e di punti prevale il docente con maggiore anzianità anagrafica.
Per quanto riguarda il ricongiungimento, il punteggio spetta solo in relazione al comune di residenza della persona a cui ci si vuole ricongiungere, che deve essere da almeno tre mesi ivi residente: tale condizione si attesta o tramite certificazione anagrafica o attraverso autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000. Qualora nel comune non vi fossero scuole esprimibili, il punteggio si calcola per gli istituti dei comuni immediatamente viciniori.
I punti per i figli, invece, sono validi per ogni preferenza espressa e si calcolano anche per i figli che compiono i 6 anni o i 18 tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria.
da scuolainforma