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Assegnazione provvisoria 2022, chiarimenti sulle preferenze che si possono esprimere

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OPEN DAY 21 Giugno - Rettangolo SocialChiarimenti sulle preferenze che i docenti interessati possono esprimere nella domanda di assegnazione provvisoria per l’a.s. 2022/23.

Il Ministero dell’Istruzione, il 17 giugno ha pubblicato la nota N. 23439 con la quale, ha fornito indicazioni in merito alle domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione per l’anno scolastico 2022/23. La finestra temporale, entro cui i docenti interessati potranno presentare domanda di mobilità annuale, si apre oggi, lunedì 20 giugno per chiudersi lunedì 4 luglio 2022: di seguito alcuni chiarimenti in riferimento alle preferenze esprimibili.

Domanda di assegnazione provvisoria 2022

Come sappiamo, dopo le pressioni dei sindacati, si è giunti ad un’intesa che, di fatto, ha prorogato il CCNI 2019/22 di un altro anno: questo prolungamento ha portato all’abolizione dei vincoli di permanenza nella scuola di titolarità, permettendo a tutti i docenti a tempo indeterminato di poter presentare domanda di assegnazione provvisoria per il prossimo anno scolastico 2022/23, sia a livello provinciale che interprovinciale. Resta aperta solo la questione relativa ai docenti neo immessi a settembre 2021 dalla I fascia delle GPS, per cui si attendono chiarimenti in merito da parte del Ministero.

Tutti i docenti interessati dovranno presentare istanza attraverso il portale di Istanze Online, tramite le proprie credenziali SPID. Il docente interessato può inoltrare domanda per una sola provincia, per il posto/classe di concorso in cui è titolare o diverso se in possesso della relativa abilitazione, dello stesso grado di istruzione o per un grado diverso solo se per questo abilitato.

Chiarimenti sulle preferenze esprimibili

Il docente che presenta domanda di assegnazione provvisoria per il prossimo anno scolastico 2022/23 può esprimere come sempre delle preferenze, fino ad un massimo di 20 per la scuola dell’infanzia e primaria, e 15 per i docenti della scuola secondaria di I e II grado. Può scegliere se indicare preferenze analitiche relative alla scuola, o sintetiche per comune, distretto e provincia.

Come per gli altri anni, se il docente produce domanda per ricongiungersi ad un proprio caro (genitori, figli, coniuge, convivente, parte dell’unione civile), come prima preferenza deve indicare il comune di ricongiungimento (vale a dire quello in cui risiede, da almeno tre mesi, la persona con cui ci si vuole ricongiungere), o il distretto sub comunale o un’istituzione scolastica ivi compresa. Precisiamo che ciò che conta è la residenza della persona con cui ricongiungersi, non quella del richiedente.

Nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano preferenze esprimibili, in assenza della scuola o della classe di concorso per cui il docente può presentare domanda, l’interessato dovrà indicare un istituto di un comune viciniore o una scuola che abbia un plesso o una sede nel comune di ricongiungimento. Se non si indica il comune o il distretto sub comunale di ricongiungimento, la domanda non si annulla, ma sarà ritenuta valida solo per le preferenze analitiche su specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa c.d.c. o posto di titolarità.

da scuolainforma

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