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Supplenze, spezzoni pari o inferiori a 6 ore: ordine attribuzione e pagamento. Novità

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OPEN DAY 21 Giugno - Rettangolo SocialLe graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) si aggiorneranno nei prossimi giorni. Ministero e OO.SS. si stanno confrontando sulla bozza di OM che disciplinerà le predette graduatorie per il biennio 2022/23 e 2023/24. Attribuzione spezzoni pari o inferiori a 6 ore.

Spezzoni pari o inferiori a 6 ore

La bozza di OM illustrata ai sindacati presenta un’importante novità (in realtà un ritorno al passato) relativamente all’attribuzione delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra.

Cosa prevedeva l’OM 60/2020

L’OM n. 60/2020 prevedeva che le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali (nella scuola secondaria), che non concorrono a costituire cattedra, venissero assegnate dai dirigenti scolastici, previo consenso degli interessati,  come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino a un orario complessivo massimo di 24 ore settimanali, ai docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina.

Le predette ore dunque dovevano essere assegnate ai docenti di ruolo in servizio nella scuola di interesse, in possesso della specifica abilitazione o, in subordine, del titolo di studio valido per insegnare la disciplina di interesse.  Nel caso in cui non era possibile assegnare le predette ore ai docenti di ruolo della scuola di interesse, le stesse venivano assegnate ai docenti con contratto a tempo determinato in servizio nella scuola, in possesso della specifica abilitazione. Approfondisci

Cosa prevede la bozza di OM

La nuova ordinanza ministeriale, come leggiamo nel testo della bozza, prevede che le suddette ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, vengano assegnate dai dirigenti scolastici, previo consenso degli interessati, nell’ordine seguente:

  1. ai docenti con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento d’orario, in servizio nella scuola medesima e in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse;
  2. ai docenti di ruolo della scuola medesima, in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse, sino ad un massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di insegnamento;
  3. ai docenti  a tempo determinato , in servizio nella scuola medesima e in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse, sino ad un massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di insegnamento.

Qualora non sia possibile attribuire le ore di cui sopra, secondo le modalità succitate, si procederà all’attribuzione delle stesse utilizzando le graduatorie di istituto.

Evidenziamo che quanto previsto dalla bozza di OM rappresenta, come detto prima, un ritorno al passato, in quanto la procedura di attribuzione era precedentemente prevista dal DM n. 131/2007 e specificata dalle annuali note sulle supplenze.

Pagamento

Il pagamento delle ore eccedenti le 18, nei casi sopra descritti, è previsto sino al 30/06, come chiarito dal Mistero dell’Economia e delle Finanze con la circolare n. 33247 del 07/04/2016.

La circolare distingue tra cattedre costituite in organico di diritto con più di 18 ore (cattedre istituzionali) e ore eccedenti le 18 attribuite secondo la succitata modalità e disponibili in organico di fatto:

  • per le prime (cattedre costituite in organico di diritto con più di 18 ore) le ore eccedenti vanno pagate sino al 31/08;
  • per le seconde (ore eccedenti disponibili in organico di fattole ore eccedenti le 18 vanno pagate sino al 30/06.

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