Il Ministero dell’istruzione ha pubblicato la circolare relativa alle operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali a decorrere dal 1° settembre 2022.
La domanda per la richiesta di mobilità deve essere presentata entro il 20 giugno 2022 all’Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza. Lo stesso termine dovrà essere osservato in via cautelativa dai dirigenti scolastici in posizione di stato che potrebbero rientrare dal collocamento fuori ruolo, comando, utilizzazione, incarico sindacale o rientro dall’estero.
Esclusivamente per il tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza, devono essere presentate le domande di mobilità interregionale, con le quali dovrà essere formalmente richiesto anche l’assenso alla mobilità interregionale del Direttore generale della regione di appartenenza.
Si richiama l’attenzione sulla necessità di completare le operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali entro il termine del 15 luglio 2022.
La materia è assoggettata alla disciplina generale prevista dall’articolo 19 e dall’articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché alle disposizioni contenute negli articoli 11, 13 e 20 del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 11/04/2006, negli articoli 7 e 9 del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 15/07/2010 e alla disciplina derogatoria di cui all’articolo 19-quater del decreto-legge n.4 del 27 gennaio 2022 di recente introduzione.
Nelle operazioni di cui all’oggetto le SS.LL. terranno in debita considerazione, oltre ai criteri normativi e contrattuali sopra richiamati, la disciplina prevista dalla legge n. 104/1992 e garantiranno una informazione sulle stesse.
Si ricorda, altresì, che:
- l’articolo 16, comma 2, del DDG 13 luglio 2011 stabilisce che “i vincitori assunti con rapporto a tempo indeterminato e che effettuano il periodo di formazione e tirocinio, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non inferiore a 6 anni”.
- l’articolo 4, comma 5, del DM 27 agosto 2015, n. 635 – attuativo dell’articolo 1, comma 92, della
legge n. 107/2015 – stabilisce che “i destinatari di incarico a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui al presente decreto, sono obbligati a permanere nella regione assegnata per almeno un triennio”; - l’articolo 15, comma 5, del DDG 23 novembre 2017, n. 1259, prevede che “i dirigenti scolastici assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell’incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente”.
da obiettivoscuola