ROMA. Il Ministero dell’Istruzione ha comunicato oggi, venerdì 3 giugno, delle disposizione che riguardano gli Esami di Stato secondo ciclo a.s. 2021/2022. Attività a supporto della procedura e adempimenti sulla comunicazione dei dati. (Prot. n. 1992 del 1/6/2022).
In questa nota ministeriale si legge: “L’Ordinanza Ministeriale n.65 del 14 marzo 2022 (Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo
di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022) con i relativi allegati definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022. Per quest’anno scolastico, in base all’art. 17 della suddetta ordinanza, le prove d’esame sono costituite da una prima prova scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, da una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al dm. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio.
Nel mese di giugno prendono avvio le attività di rilevazione degli Esami di Stato di secondo grado.
A partire dal 7 giugno p.v. le scuole dovranno svolgere una serie di attività finalizzate alla rilevazione degli esiti Esami di Stato di secondo grado. La procedura per la comunicazione dei dati ripropone quella degli anni scolastici precedenti, che, a seguito dell’informatizzazione dei modelli ES0 e dei modelli ES-C (proposte di configurazione delle commissioni e di designazione commissari d’esame), semplifica e snellisce le relative attività.
Con l’occasione si ricorda che è stata effettuata la verifica dei dati anagrafici dei frequentanti presenti in Anagrafe Studenti con l’Agenzia delle Entrate. Pertanto, per tutti i candidati che andranno a sostenere l’Esame è opportuno controllare l’esito della verifica (“Dati esatti”, “CF sostituito”, “CF non validato”, “CF da validare” etc.) e procedere, laddove necessario, alla modifica dei dati anagrafici.
Le previste attività si articolano in quattro fasi….” (continua…)
Attività a supporto della procedura e adempimenti sulla comunicazione dei dati. (Prot. n. 1992 del 1/6/2022)