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Il Ministero riconosce l’abilitazione a chi ha superato il concorso straordinario 2020 e ha avuto un contratto, almeno al 30 giugno, anche per l’a.s. 2021/2022

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La nota, fortemente richiesta dai sindacati, è arrivata il giorno della chiusura delle domande delle GPS.

Il capo Dipartimento del Ministero dell’Istruzione ha firmato la nota 1139 del 31 maggio 2022, con cui ha esteso il riconoscimento dell’abilitazione, nell’ambito dei docenti che hanno superato il concorso straordinario 2020 (D.D. 23 aprile 2020 n. 510), anche a chi, non avendolo ottenuto l’anno scorso, ha avuto quest’anno l’incarico di supplenza almeno al 30 giugno.

La nota estende la casistica di coloro a cui si riconosce l’abilitazione anche ai docenti coinvolti nella pubblicazione tardiva delle graduatorie concorsuali della medesima procedura straordinaria 2020.

Quindi, richiamando  la nota 1112 del 22 luglio 2021, emanata  lo scorso anno a seguito di un confronto serrato con i sindacati, quella di quest’anno estende la casistica di coloro a cui è riconosciuta l’abilitazione a 3 categorie:

  • docenti inseriti nelle graduatorie di merito, di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b), del D.L. n. 126/2019, come integrate secondo quanto disposto dallart. 59, comma 3, del D.L. 73/2021, pubblicate nellanno scolastico 2020/21 e titolarità, nel corrente anno scolastico 2021/2022, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva;corso di preparazione dirigente scolastico
  • docenti inseriti nelle graduatorie di merito, di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b), del D.L. n. 126/2019, come integrate secondo quanto disposto dallart. 59, comma 3, del D.L. 73/2021, pubblicate nel corrente anno scolastico 2021/2022 e titolarità, nellanno scolastico 2020/2021, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva;
  • docenti inseriti nelle graduatorie di merito di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b) del D.L. n. 126/2019, come integrate secondo quanto disposto dallart. 59, comma 3, del D.L. 73/2021, pubblicate nel corrente anno scolastico 2021/2022 e titolarità, nel corrente anno scolastico 2021/2022, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva.

Abbiamo fortemente richiesto questo chiarimento al Ministero per dare certezze ai lavoratori coinvolti, per cui è certamente un bene che la nota sia stata poi effettivamente emanata, anche se una tempistica più veloce avrebbe dato maggiori garanzie a chi ha compilato l’istanza per l’iscrizione nella prima fascia delle GPS.

Si tratta comunque di un riconoscimento doveroso e importante, visto che parliamo di docenti che hanno superato un corso molto impegnativo e selettivo, quale è stato lo straordinario 2020.

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