Chi accede alle GPS sostegno di I fascia può dichiarare come titolo culturale la laurea magistrale\specialistica con la quale ha avuto accesso al percorso di specializzazione? In questo articolo cercheremo di dare risposta.
TITOLO DI ACCESSO
La tabella A7 (Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado) prevede alla voce A.1 la valutazione come titolo di accesso del:
Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado o titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all’estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulla base del punteggio conseguito”.
In particolare vengono attribuiti da 8 a 24 punti in base al voto del titolo di specializzazione sul sostegno. Vengono poi attribuiti ulteriori 12 puntiper i percorsi di specializzazione di cui all’articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all’estero con ammissione selettiva e a numero programmato, sono attribuiti ulteriori (voce A.2).
TITOLI CULTURALI ULTERIORI
Al punto B.2 la tabella titoli prevede la valutazione di:
Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello, che non costituisca titolo di accesso al punto A.1 o all’abilitazione di cui al punto B.1 o non costituisca esso stesso percorso di abilitazione ai sensi del punto B.1, per ciascun titolo”.
La tabella titoli quindi prevede chiaramente che si valutino solo lauree (magistrali, specialistiche, vecchio ordinamento, diplomi accademici di II livello) che non costituiscono titolo di accesso ai percorsi di specializzazione (A.1) oppure ai percorsi di abilitazione (B.1). Pertanto, la laurea che ha dato accesso ai percorsi di specializzazione non sarebbe valutabile.
Questa situazione negli ultimi due anni ha portato inevitabilmente a disparità: alcuni docenti in possesso di laurea magistrale non hanno potuto dichiararla in quanto hanno avuto accesso al TFA con detta laurea mentre altri hanno potuto inserirla poiché hanno avuto accesso al TFA con il Diploma ITP. Tra l’altro sarebbe anche arduo per le scuole andare a verificare se l’accesso al TFA è avvenuto con il diploma o con la laurea.
LA NUOVA FAQ DEL MINISTERO
Secondo quanto si apprende da fonti sindacali sarebbe in via di pubblicazione una nuova FAQ (la n. 48) secondo cui:
48. É valutabile, come ulteriore titolo, ai sensi della sezione B della tabella A7, il titolo di accesso al percorso di specializzazione sul Sostegno?
Si, in quanto il punto A.1 della tabella A7 prevede quale unico requisito di accesso alle graduatorie di sostegno il titolo di specializzazione.
L’intento di questa FAQ, che a dir la verità sembra contrastare con quanto previsto con la tabella titoli, è proprio quello di risolvere la suddetta disparità chiarendo che, anche qualora la laurea sia stata utilizzata come titolo di accesso al percorso di specializzazione sul sostegno, può essere dichiarata come titolo ulteriore (voce B.2).
In questo modo tutti coloro che hanno una laurea (indipendentemente se sia stata utilizzata o meno come titolo di accesso al TFA) potranno dichiararla nella sezione B.
Pur apprezzando l’intendo della FAQ, che ribadiamo non è ancora stata pubblicata ufficialmente, sarebbe stato auspicabile intervenire direttamente sulla tabella titoli piuttosto che emanare un chiarimento che sembra contrastare con la tabella stessa.