In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il bando del nuovo concorso straordinario per la scuola secondaria riservato ai precari con 3 anni di servizio negli ultimi 5. Serve l’annualità di servizio specifica per la classe di concorso per la quale si partecipa.
BANDO [PDF]
POSTI [PDF]
DECRETO
PROGRAMMI (ALLEGATO A)
TITOLI VALUTABILI (ALLEGATO B)
Si tratta dei posti residui delle immissioni in ruolo 2021/22, così distribuiti per provincia. La distribuzione per provincia potrebbe ancora subire delle modifiche.
GUIDA OPERATIVA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Domande dal 18 maggio al 16 giugno
I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore 9,00 del giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4 a Serie speciale «Concorsi ed esami» – del presente decreto (dunque dal 18 maggio) fino alle ore 23,59 del ventinovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze. NOTA DEL MINISTERO
Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE), o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizipresenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”
Si accede all’istanza tramite il seguente link https://concorsi.istruzione.it/piattaformaconcorsi-web/istanze/lista-istanze-aperte
Gli aspiranti, in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 del D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022, presentano domanda, a pena di esclusione, per un’unica regione e per una sola classe di concorso. Non è previsto di poter inoltrare la domanda alle regioni TrentinoAlto Adige e Valle d’Aosta.
Si può scegliere solo una classe di concorso e una regione con posti a disposizione
La procedura era stata prevista dall’art. 59 del Decreto Sostegni bis, poi ripresa e modificata dal Milleproroghe 2022.
E’ possibile partecipare solo per la scuola secondaria. Il concorso straordinario bis non è stato indetto per i posti di sostegno, nè per infanzia /primaria.
I requisiti di accesso al nuovo concorso straordinario
Possono partecipare i docenti che possano vantare in maniera congiunta
- abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente I 24 CFU non sono richiesti come requisito di accesso
- non aver partecipato alle procedure di cui al comma 4 del medesimo articolo 59 o, pur avendo partecipato, non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato all’immissione in ruolo, ai sensi del medesimo comma
- c. avere svolto, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
- una delle annualità nell’arco temporale considerato deve essere specifica, cioè svolta per la classe di concorso per la quale si richiede di partecipare.
Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di accesso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente entro il termine per la presentazione della domanda al concorso.
Il servizio svolto su posto di sostegno, anche senza titolo di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermi restando titolo di accesso e anno di servizio specifico.
Serve l’anno di servizio specifico (su posto comune, non su sostegno) per la classe di concorso per cui si partecipa.
Le annualità previste per l’accesso valgono solo se svolte nella scuola statale, anche in gradi di scuola diversa o su posto di sostegno anche senza specializzazione (cioè si possono far valere due anni su sostegno e uno su disciplina, ma non tre su sostegno per abilitarsi nella classe di concorso).
Sarà possibile far valere anno scolastico 2021/22.
Il conteggio delle cinque annualità prevede infatti
- 2017/18
- 2018/19
- 2019/20
- 2020/21
- 2021/22
Cosa si intende per annualità di servizio:
L’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99 indica cosa si debba intendere con la previsione dettata in merito dall’articolo 489, comma 1, del D.lgs. 297/94:
“Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”
Quindi ognuna delle tre annualità utilizzate deve avere una di queste due caratteristiche. Per l’anno scolastico 2021722, poichè verosimilmente il bando dovrebbe essere pubblicato ad aprile, sarà possibile partecipare solo se sono stati raggiunti i 180 giorni di servizio entro la scadenza per la presentazione della domanda.
L’annualità di servizio può essere fatta valere anche se il contratto è stato di poche ore, o si tratta di annualità svolte in altro grado di istruzione, ad es. due anni alla primaria e uno alla secondaria specifico per la classe di concorso richiesta.
- i docenti non compresi tra quelli che sono stati assunti da GPS/elenchi aggiuntivi 2021/22. Chi ha partecipato alla procedura da GPS ma non è stato assunto potrà partecipare.
- i docenti (abilitati o non abilitati) che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione, tre annualità di servizio nelle scuole statali (valutate come tali ai sensi dell’articolo 11/14 delle legge n. 124/99), anche non consecutive, negli ultimi cinque anni, di cui una specifica, ossia prestata nella classe di concorso per cui si partecipa
Quindi serve l’anno di servizio specifico per la classe di concorso per cui si partecipa. Le annualità previste per l’accesso valgono solo se svolte nella scuola statale, anche in gradi di scuola diversa o su posto di sostegno anche senza specializzazione (cioè si possono far valere due anni su sostegno e uno su disciplina, ma non tre su sostegno per abilitarsi nella classe di concorso.
LE GUIDE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Come si compila la domanda e come si paga il contributo di 128 euro. GUIDA
Dove si sosterrà la prova orale
Il concorso si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione.
Tuttavia, in presenza di un esiguo numero di aspiranti che abbiano presentato domanda, l’art. 2, comma 2 del D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022 prevede che possano essere disposte eventuali aggregazioni interregionali, sino ad un massimo di 150 candidati.
L’USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale provvede all’approvazione di graduatorie distinte per ciascuna regione.
La prova orale del concorso
Il D.M. 22 aprile 2022 n. 108 spiega come si svolgerà la prova orale di accesso alla graduatoria.
La prova disciplinare consiste in una prova orale finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato e valuta la padronanza delle discipline.
La prova ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili previsti dalla normativa vigente.
Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 la prova è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.
La prova valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese.
Non c’è un punteggio minimo per il superamento della prova
Quadri di riferimento per la valutazione della prova orale
Si rinvia ai Quadri di riferimento per la valutazione della prova orale di cui al D.M. n. 326 del 9 novembre 2021, come previsto dall’art. 5, comma 2 del D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022. Quadri di riferimento per la valutazione della prova.
Valutazione della prova
Le commissioni giudicatrici dispongono di centocinquanta punti, di cui cento per la prova disciplinare e cinquanta per i titoli. La commissione assegna alla prova disciplinare un punteggio massimo complessivo di 100 punti, mutuando i criteri di valutazione dai quadri nazionali di riferimento predisposti.
Ai titoli è assegnato un punteggio massimo complessivo di 50 punti
Le tracce della prova di cui all’articolo 4 sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice in numero pari a tre volte quello dei candidati calendarizzati nella singola sessione, sulla base dell’Allegato A programmi
Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, all’atto dell’effettuazione della prova medesima. Le tracce estratte non sono utilizzabili per i successivi sorteggi.
L’Allegato B individua invece i titoli valutabili e la ripartizione dei relativi punteggi
La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova disciplinare e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso.
Il punteggio finale è espresso in centocinquantesimi.
La graduatoria
Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale.
Si accede alla graduatoria con somma dei punteggi prova + titoli. Chi si colloca all’interno del numero a bando, “vince” la partecipazione alla fase successiva. Non sono previsti “idonei” nè scorrimento della graduatoria. Una decisione che secondo noi rischia di creare posti vuoti. Perché è importante avere la graduatoria con tutti i partecipanti alla prova
A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 4.
Le graduatorie sono approvate con decreto dal dirigente preposto all’USR responsabile della procedura concorsuale e sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR.
Le assunzioni
Nel 2022/23 i vincitori saranno assunti a tempo determinato. Nel frattempo dovranno frequentare uno specifico corso di formazione e come di consueto, l’anno di formazione e prova.
Superati questi due ostacoli, saranno assunti in ruolo giuridicamente ed economicamente dall’anno scolastico 2023/24.
Formazione di 40 ore
Il corso di formazione: il decreto prevede che i docenti vincitori partecipino, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione di 40 ore, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali.
Il mancato superamento della prova conclusiva comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto.
In questo caso il servizio prestato nel 2022723 verrebbe valutato quale incarico a tempo determinato.
Fonte: https://www.orizzontescuola.it/concorso-straordinario-bis-pubblicato-il-bando-in-gazzetta-ufficiale/